|
Titolo
iIi
marchi d'impresa e marchi collettivi
Articolo 63
Durata della
registrazione
1. La registrazione di un marchio ha la durata di dieci anni a
decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione.
2. La registrazione di primo deposito, può essere rinnovata per
periodi consecutivi di dieci anni mediante la concessione di una
registrazione di rinnovazione, spettante allo stesso titolare, o al suo
avente causa, e mediante pagamento della tassa prescritta. Questo si
applica anche ad ogni successiva registrazione di rinnovazione.
3. Gli effetti della rinnovazione decorrono dalla scadenza della
registrazione precedente.
|