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Titolo
iIi
marchi d'impresa e marchi collettivi
Articolo 67
Concessione della registrazione
1. La registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni
giudiziarie circa la validità di esso o l'appartenenza del marchio.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica la notizia delle
registrazioni e l'esemplare dei marchi nel Bollettino Ufficiale e ne
prende nota nel Registro dei marchi.
3. Avvenuta la registrazione, gli esemplari del marchio e in genere
i documenti di ciascuna registrazione sono posti a disposizione del
pubblico.
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