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Titolo
iIi
marchi d'impresa e marchi collettivi
Articolo 68
Registro dei marchi
1. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mantiene un Registro dei
marchi che deve contenere, per ogni domanda accolta, almeno le
indicazioni seguenti:
-
il numero
d'ordine e il giorno di deposito della domanda;
-
cognome,
nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero
denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o
di ente morale, e del mandatario, se vi sia;
-
un esemplare
della riproduzione del marchio;
-
l'indicazione
dei prodotti o merci che il marchio è destinato a
contraddistinguere;
-
estremi della
precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di
origine, o del precedente deposito fatto all'estero; le
indicazioni prescritte dall'articolo 75, del presente Testo
Unico, quando si rivendichi la priorità per la protezione
temporanea in una esposizione;
-
data della
concessione della registrazione.
2. Il registro deve contenere inoltre le informazioni sui pagamenti
delle tasse.
3. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prende poi nota, nello stesso
registro, dell'esito della domanda. Nel Registro dei marchi deve essere
annotato qualunque altro dato eventualmente previsto dal presente Testo
Unico.
4. Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni registrazione,
deve essere presa nota degli atti elencati all'articolo 93 e dei
relativi mutamenti di cui all'articolo 101.
5. Il registro deve contenere, per le registrazioni di
rinnovazione, anche gli estremi della registrazione di primo deposito,
nonché il numero d'ordine della rinnovazione.
6. Sulla registrazione di primo deposito sono riportate le
indicazioni di cui al precedente comma 1.
7. Sulla registrazione di rinnovazione sono altresì indicati gli
estremi di cui al precedente comma 5.
8. Alla registrazione di primo deposito o di rinnovazione deve
essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione.
9. I marchi collettivi sono registrati in una sezione speciale del
Registro dei marchi.
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