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Testo Unico in tema di proprietà industriale
Brevettazione
(brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali)
Registrazione (marchi, disegni e modelli)
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ARTICOLI
0-Preambolo
1-Definizione
di "brevetto" e di "invenzione"
2-Oggetto
del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità
3-Novità
4-Attività
inventiva
5-Applicabilità
industriale
6-Titolarità
del brevetto
7-Invenzioni
fatte da dipendenti
8-Diritto
al brevetto
9-Designazione
dell’inventore
10-Domanda
di brevetto
11-Atti
per la rivendicazione di priorità
12-Descrizione
13-Estratto
14-L’esposizione
tecnica
15-Forma
e contenuto delle rivendicazioni
16-Disegni
17-Modalità
di deposito di materiale microbiologico
18-Unità
d’invenzione
19-Esame
delle formalità di deposito
20-Emendamento,
correzione e ritiro della domanda
21-Pubblicazione
della domanda e protezione provvisoria
22-Rapporti
di ricerca e osservazioni dei terzi
23-Esame
della domanda e rilievi
24-Concessione
del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto
25-Conferma
della concessione del brevetto
26-Pubblicazione
del brevetto
27-Registro
dei brevetti
28-Diritti
conferiti dal brevetto
29-Diritti
di preuso
30-Ambito
dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni
31-Modifiche
ed emendamenti del brevetto
32-Rinuncia
e limitazione del brevetto
33-Durata,
tasse annuali
34-Decadenza
35-Nullità
del brevetto
36-Licenza
obbligatoria
37-Interferenza
di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani
38-Definizione
di disegno e modello
39-Disegni
registrabili
40-Novità
41-Carattere
individuale
42-Divulgazione
43-Disegno
o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o
modello di interconnessione
44-Titolare
della registrazione e cambiamento di titolare
45-Domanda
di registrazione
46-Atti
per la presentazione della domanda di registrazione
47-Atti
per la priorità
48-Esame,
registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi
49-Pubblicazione
dei disegni e modelli
50-Registro
dei modelli e disegni
51-Rinuncia
o limitazione della domanda di registrazione
52-Emendamento
e correzione della domanda di registrazione
53-Diritti
conferiti dalla registrazione
54-Durata
della protezione
55-Estensione
della protezione
56-Cumulo
altre forme di protezione
57-Nullità
o rifiuto della registrazione
58-Decadenza
della registrazione
59-Oggetto
della registrazione
60-Segni
esclusi dalla protezione
61-Domanda
per la registrazione del marchio
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LEGGE 25 maggio 2005 n.79
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ARTICOLI
62-Atti
per la rivendicazione di priorità
63-Durata
della registrazione
64-Modalità
di rinnovazione della registrazione del marchio
65-Esame
della domanda e rilievi
66-Osservazioni
di terzi e opposizione
67-Concessione
della registrazione
68-Registro
dei marchi
69-Titolare
del marchio
70-Diritti
al marchio
71-Diritti
conferiti dalla registrazione
72-Limitazione
sui diritti conferiti dal marchio
73-Marchi
collettivi
74-Trasferimento
del marchio e licenza
75-Protezione
temporanea
76-Decadenza
della registrazione
77-Nullità
della registrazione del marchio
78-Rinuncia
al marchio, limitazione e modifica
79-Uso
del marchio
80-Marchi
internazionali
81-Preesistenza
di un marchio registrato in Italia
82-Significato
di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di
"denominazione di origine"
83-Protezione
dei nomi commerciali
84-Uso
illecito di una indicazione di provenienza
85-Uso
illecito di una denominazione di origine
86-Atti
di concorrenza sleale
87-Sanzioni
88-Disposizioni
per la richiesta di titolo di protezione
89-Reintegrazione
nei diritti
90-Lingua
della procedura
91-Modalità di deposito delle domande
92-Rappresentanza
93-Trascrizioni
di diritti sui titoli di privativa
94-Modalità
di trascrizione
95-Procedura
di esecuzione
96-Direttive
amministrative
97-Comunicazioni
inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
98-Comunicazioni
mediante telecopia
99-Comunicazioni
tramite mezzi elettronici
100-Comunicazioni
dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
101-Domicilio
e mutamenti
102-Pubblicazioni
103-Formulari
104-Tasse
per brevetto d’invenzione
105-Tasse
per modello e disegno industriale
106-Tasse
per marchi
107-Modalità
di pagamento
108-Prova
di pagamento
109-Errore
di pagamento
110-Riduzione
ed esenzione dalle tasse di brevetto
111-Ordinamento
giurisdizionale
112-Competenza
per le azioni amministrative
113-Competenza
per le azioni civili
114-Azione
promossa d’ufficio
115-Competenza
per le azioni penali
116-Registrazione
dell’atto introduttivo del giudizio
117-Azioni
in tema di privative industriali
118-Misure
cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria
119-Misure
cautelari - regole procedimentali
120-Risarcimento
121-Misure
varie
122-Disposizioni
transitorie per i marchi
123-Entrata
in vigore |
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Titolo I
brevetti
Articolo 7
Invenzioni
fatte da dipendenti
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Nel caso di
invenzione avvenuta nella esecuzione di una commessa o di un
rapporto di lavoro dipendente, il diritto al brevetto
dell’invenzione, in assenza di contrarie disposizioni contrattuali,
spetta al committente o al datore di lavoro.
-
Il lavoratore
dipendente ha diritto comunque ad un’equa remunerazione, tenuto
conto del suo stipendio, del valore economico dell’invenzione e di
ogni beneficio derivante al datore di lavoro dall’invenzione stessa.
-
Qualora non
ricorrano le condizioni previste ai commi 1 e 2 precedenti e si
tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività
dell'azienda privata o dell'Amministrazione Pubblica a cui è addetto
l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per
l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto
del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per
la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione
del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti e/o opportunità che l'inventore abbia
comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.
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Nella fattispecie
di cui al comma 3 precedente sussiste in capo all’inventore l’onere
di comunicare al datore di lavoro la realizzazione dell’invenzione,
il deposito della stessa come domanda di brevetto ed infine il
conseguimento della concessione. Il datore di lavoro potrà
esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta
comunicazione da parte del dipendente inventore della concessione
del brevetto.
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I rapporti
costituiti con l'esercizio della prelazione di cui ai precedenti
commi 3 e 4 si risolvono di diritto ove non venga integralmente
pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
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Nei casi previsti
ai precedenti commi 3 a 5, se non si raggiunga l'accordo circa il
premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede
un Collegio di arbitri, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso
di disaccordo, dal Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.
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Agli effetti dei
commi precedenti, si considera effettuata durante l'esecuzione del
contratto o del rapporto di lavoro, l'invenzione industriale per la
quale sia stata depositata domanda di brevetto entro un anno da
quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione
Pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.
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In deroga alle
disposizioni che precedono, quando il rapporto di lavoro intercorre
con un'Organizzazione Pubblica di Ricerca (OPR), avente tra i suoi
compiti istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la
sua invenzione all'OPR, secondo le modalità da questa stabilite,
affinché la medesima possa manifestare, entro due mesi da tale
comunicazione, il proprio interesse a esercitare il diritto di
richiedere il relativo brevetto.
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Le OPR aventi
fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse
finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle
invenzioni realizzate dai ricercatori.
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All'inventore
spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto a
percepire almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento
economico del brevetto chiesto dall'OPR.
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Decorso il
termine di cui al comma 8 senza che l'OPR abbia manifestato il
proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il
brevetto, o comunque non abbia proceduto al detto deposito entro i
quattro mesi successivi da tale manifestazione, il diritto al
deposito spetta all'inventore. Qualora l'OPR abbia esercitato il
diritto di chiedere il brevetto ma entro due anni dal rilascio non
ne abbia iniziato lo sfruttamento, l'inventore acquisisce
automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e
di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.
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Nel valutare
l'estensione dell'ambito territoriale di protezione, l'OPR ha la
facoltà di decidere in quali Paesi estendere l'efficacia della
domanda prioritaria. Tuttavia l'inventore deve avere le possibilità
(a proprie spese) di decidere se l'estensione debba essere
effettuata nei territori esclusi dall'OPR. Analogamente, in fase di
rinnovo annuale, l'OPR non è obbligato a mantenere la corresponsione
di annualità in Paesi di non proprio interesse. E' fatta salva la
possibilità dell'inventore di mantenere (a proprie spese) il
pagamento di tali annualità. Nei casi previsti al presente comma,
l'inventore sarà titolare del 70% dei benefici economici derivanti
dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o
comunque rinnovati in tasse di mantenimento, mentre il restante 30%
verrà comunque devoluto all'OPR.
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All'inventore
spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora
l'OPR decidesse, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in
cessione sul mercato.
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In caso di più
inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori;
in tal caso il diritto a percepire almeno il 30% di quanto ottenuto
dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra gli autori in
parti uguali, salvo che sia concordata o sia accertata una diversa
partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la
ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo di
ciascuno. L'accertamento di tali entità è devoluto alla competenza
del Commissario della Legge.
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