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Testo Unico in tema di proprietà industriale
Brevettazione
(brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali)
Registrazione (marchi, disegni e modelli)
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ARTICOLI
0-Preambolo
1-Definizione
di "brevetto" e di "invenzione"
2-Oggetto
del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità
3-Novità
4-Attività
inventiva
5-Applicabilità
industriale
6-Titolarità
del brevetto
7-Invenzioni
fatte da dipendenti
8-Diritto
al brevetto
9-Designazione
dell’inventore
10-Domanda
di brevetto
11-Atti
per la rivendicazione di priorità
12-Descrizione
13-Estratto
14-L’esposizione
tecnica
15-Forma
e contenuto delle rivendicazioni
16-Disegni
17-Modalità
di deposito di materiale microbiologico
18-Unità
d’invenzione
19-Esame
delle formalità di deposito
20-Emendamento,
correzione e ritiro della domanda
21-Pubblicazione
della domanda e protezione provvisoria
22-Rapporti
di ricerca e osservazioni dei terzi
23-Esame
della domanda e rilievi
24-Concessione
del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto
25-Conferma
della concessione del brevetto
26-Pubblicazione
del brevetto
27-Registro
dei brevetti
28-Diritti
conferiti dal brevetto
29-Diritti
di preuso
30-Ambito
dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni
31-Modifiche
ed emendamenti del brevetto
32-Rinuncia
e limitazione del brevetto
33-Durata,
tasse annuali
34-Decadenza
35-Nullità
del brevetto
36-Licenza
obbligatoria
37-Interferenza
di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani
38-Definizione
di disegno e modello
39-Disegni
registrabili
40-Novità
41-Carattere
individuale
42-Divulgazione
43-Disegno
o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o
modello di interconnessione
44-Titolare
della registrazione e cambiamento di titolare
45-Domanda
di registrazione
46-Atti
per la presentazione della domanda di registrazione
47-Atti
per la priorità
48-Esame,
registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi
49-Pubblicazione
dei disegni e modelli
50-Registro
dei modelli e disegni
51-Rinuncia
o limitazione della domanda di registrazione
52-Emendamento
e correzione della domanda di registrazione
53-Diritti
conferiti dalla registrazione
54-Durata
della protezione
55-Estensione
della protezione
56-Cumulo
altre forme di protezione
57-Nullità
o rifiuto della registrazione
58-Decadenza
della registrazione
59-Oggetto
della registrazione
60-Segni
esclusi dalla protezione
61-Domanda
per la registrazione del marchio
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LEGGE 25 maggio 2005 n.79
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ARTICOLI
62-Atti
per la rivendicazione di priorità
63-Durata
della registrazione
64-Modalità
di rinnovazione della registrazione del marchio
65-Esame
della domanda e rilievi
66-Osservazioni
di terzi e opposizione
67-Concessione
della registrazione
68-Registro
dei marchi
69-Titolare
del marchio
70-Diritti
al marchio
71-Diritti
conferiti dalla registrazione
72-Limitazione
sui diritti conferiti dal marchio
73-Marchi
collettivi
74-Trasferimento
del marchio e licenza
75-Protezione
temporanea
76-Decadenza
della registrazione
77-Nullità
della registrazione del marchio
78-Rinuncia
al marchio, limitazione e modifica
79-Uso
del marchio
80-Marchi
internazionali
81-Preesistenza
di un marchio registrato in Italia
82-Significato
di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza" e di
"denominazione di origine"
83-Protezione
dei nomi commerciali
84-Uso
illecito di una indicazione di provenienza
85-Uso
illecito di una denominazione di origine
86-Atti
di concorrenza sleale
87-Sanzioni
88-Disposizioni
per la richiesta di titolo di protezione
89-Reintegrazione
nei diritti
90-Lingua
della procedura
91-Modalità di deposito delle domande
92-Rappresentanza
93-Trascrizioni
di diritti sui titoli di privativa
94-Modalità
di trascrizione
95-Procedura
di esecuzione
96-Direttive
amministrative
97-Comunicazioni
inviate all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
98-Comunicazioni
mediante telecopia
99-Comunicazioni
tramite mezzi elettronici
100-Comunicazioni
dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
101-Domicilio
e mutamenti
102-Pubblicazioni
103-Formulari
104-Tasse
per brevetto d’invenzione
105-Tasse
per modello e disegno industriale
106-Tasse
per marchi
107-Modalità
di pagamento
108-Prova
di pagamento
109-Errore
di pagamento
110-Riduzione
ed esenzione dalle tasse di brevetto
111-Ordinamento
giurisdizionale
112-Competenza
per le azioni amministrative
113-Competenza
per le azioni civili
114-Azione
promossa d’ufficio
115-Competenza
per le azioni penali
116-Registrazione
dell’atto introduttivo del giudizio
117-Azioni
in tema di privative industriali
118-Misure
cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria
119-Misure
cautelari - regole procedimentali
120-Risarcimento
121-Misure
varie
122-Disposizioni
transitorie per i marchi
123-Entrata
in vigore
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Titolo
VI
disposizioni amministrative
Articolo 99
Comunicazioni tramite mezzi elettronici
1. La domanda di deposito o di registrazione di un titolo di
privativa sammarinese presentata all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
e ogni altra comunicazione inviata mediante mezzi elettronici deve avere
le qualità di leggibilità necessarie.
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Il mezzo
elettronico scelto deve essere uno tra quelli definito dal Direttore
dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, che possa garantire la
sicurezza dell’invio e la compatibilità coi mezzi di ricezione e
lettura dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
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L’Ufficio di
Stato Brevetti e Marchi assegna, al documento così ricevuto, una
data di ricezione, che è quella in cui la comunicazione è ricevuta
dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
-
Il Direttore
dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può stabilire condizioni
supplementari per l’invio di comunicazioni mediante mezzi
elettronici in particolare per il materiale da utilizzare, i dati
tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente,
per il tipo di documenti da escludere da questa forma di
trasmissione. Egli stabilirà nelle Direttive se i mezzi elettronici
scelti possano richiedere l’invio del documento originale per
conferma o se il documento inviato elettronicamente costituisce in
sé un invio valido ai sensi delle procedure previste da questo Testo
Unico.
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