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Accordo San Marino ed Unione EuropeaBruxelles, 3 dicembre 2004(detto ACCORDO ECOFIN)con MEMORANDUM |
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ARTICOLI 1-Oggetto 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di autorità competente 6-Definizione di pagamento di interessi 8-Ripartizione del gettito fiscale 10-Eliminazione della doppia imposizione fiscale 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Altre ritenute fiscali – Rapporti con altre disposizioni convenzionali 13-Scambio di informazioni su richiesta 14-Riservatezza 16-Firma, entrata in vigore e denuncia 18-Diritti e regolamento finale 20-Allegati 21-Lingue
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ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEAE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",e LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino", entrambe in seguito denominate la "parte contraente" o le "parti contraenti", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: |
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ARTICOLO 10
Eliminazione della doppia imposizione fiscale 1. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma dei paragrafi 2 e 3, l’eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7. 2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7 a San Marino, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo, secondo la legislazione nazionale, un credito d’imposta pari all’importo della ritenuta effettuata. Se detto importo supera l’importo dell’imposta dovuta, secondo la legislazione nazionale, sull'importo totale del pagamento di interessi assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo rimborsa al beneficiario effettivo l’importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta. 3. Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda un credito d’imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta fiscale viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2. 4. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d’imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7. |
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