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Accordo San Marino ed Unione EuropeaBruxelles, 3 dicembre 2004(detto ACCORDO ECOFIN)con MEMORANDUM |
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ARTICOLI 1-Oggetto 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di autorità competente 6-Definizione di pagamento di interessi 8-Ripartizione del gettito fiscale 10-Eliminazione della doppia imposizione fiscale 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Altre ritenute fiscali – Rapporti con altre disposizioni convenzionali 13-Scambio di informazioni su richiesta 14-Riservatezza 15-Consultazione e riesame 16-Firma, entrata in vigore e denuncia 18-Diritti e regolamento finale 20-Allegati 21-Lingue
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ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEAE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",e LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino", entrambe in seguito denominate la "parte contraente" o le "parti contraenti", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: |
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ARTICOLO 15 Consultazione e riesame 1. In caso di disaccordo fra l’autorità competente di San Marino e una o più delle altre autorità competenti elencate nell'allegato I riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, esse si adoperano per risolvere il caso tramite mutuo consenso. Esse notificano immediatamente alla Commissione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loro consultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti elencate nell'allegato I, la Commissione può partecipare alle consultazioni quando queste implicano questioni interpretative. 2. Le parti contraenti si consultano almeno ogni tre anni o su richiesta di una delle parti contraenti al fine di esaminare e, se ritenuto necessario dalle parti contraenti, migliorare il funzionamento tecnico dell’accordo e valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si tengono entro un mese dalla richiesta o quanto prima nei casi urgenti. 3. Alla luce di tale valutazione, le parti contraenti possono consultarsi al fine di esaminare se e necessario modificare l’accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale. 4. Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione del presente accordo, le parti contraenti si consultano al fine di valutare se e necessario modificare il presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale. 5. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le parti contraenti si notificano i possibili sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo. Ciò comprende altresì ogni accordo in materia affine fra una delle parti contraenti ed uno Stato terzo. |
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