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Accordo San Marino ed Unione EuropeaBruxelles, 3 dicembre 2004(detto ACCORDO ECOFIN)con MEMORANDUM |
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ARTICOLI 1-Oggetto 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di autorità competente 6-Definizione di pagamento di interessi 8-Ripartizione del gettito fiscale 10-Eliminazione della doppia imposizione fiscale 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Altre ritenute fiscali – Rapporti con altre disposizioni convenzionali 13-Scambio di informazioni su richiesta 14-Riservatezza 16-Firma, entrata in vigore e denuncia 18-Diritti e regolamento finale 20-Allegati 21-Lingue |
ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEAE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",e LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino", entrambe in seguito denominate la "parte contraente" o le "parti contraenti", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: |
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ARTICOLO 3 Identità e residenza dei beneficiari effettivi Al fine di determinare l’identità e la residenza del beneficiario effettivo cosi come definito nell’articolo 2, l’agente pagatore conserva un'annotazione del cognome, nome e dati concernenti l’indirizzo e la residenza conformemente alla legge sammarinese in materia di contrasto all’usura e al riciclaggio. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea, in seguito denominato "Stato membro" ma che si dichiarano residenti in uno Stato diverso da uno Stato membro o da San Marino, la residenza e stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d’identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza. |
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Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo quello che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il testo qui pubblicato è stato ricavato dal sito http://register.consilium.eu.int che consente appunto l'accesso ai documenti (pubblici) del Consiglio della Unione europea. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
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