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Accordo San Marino ed Unione EuropeaBruxelles, 3 dicembre 2004(detto ACCORDO ECOFIN)con MEMORANDUM |
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ARTICOLI
1-Oggetto 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di autorità competente 6-Definizione di pagamento di interessi 8-Ripartizione del gettito fiscale 10-Eliminazione della doppia imposizione fiscale 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Altre ritenute fiscali – Rapporti con altre disposizioni convenzionali 13-Scambio di informazioni su richiesta 14-Riservatezza 16-Firma, entrata in vigore e denuncia 18-Diritti e regolamento finale 20-Allegati 21-Lingue |
ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEAE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",e LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino", entrambe in seguito denominate la "parte contraente" o le "parti contraenti", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: |
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ARTICOLO 6 Definizione di pagamento di interessi 1. Ai fini del presente accordo, per “pagamento di interessi” si intendono: (a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti da obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi; (b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera (a); (c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva, distribuiti da (i) organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti nei territori di cui all’articolo 19, (ii) un’entità domiciliata in uno Stato membro che esercita l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva informandone l’agente pagatore, (iii) organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori dei territori di cui all’articolo 19; (d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono, direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità qui di seguito indicati, oltre il 40% del loro attivo in crediti di cui alla lettera (a): (i) organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti nei territori di cui all’articolo 19, (ii) un’entità domiciliata in uno Stato membro che esercita l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva informandone l’agente pagatore, (iii) organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori dei territori di cui all’articolo 19. Tuttavia, San Marino può includere i redditi di cui alla lettera (d) nella definizione del pagamento di interessi soltanto nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere (a) e (b).
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere (c) e (d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l’importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi. 3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera (d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell’attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detto paragrafo, tale percentuale si considera superiore al 40%. Qualora detto agente non sia in grado di determinare l’importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, si considera come reddito il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote. 4. Per quanto concerne il paragrafo 1, lettere (b) e (d), San Marino puo scegliere di richiedere agli agenti pagatori sul proprio territorio di annualizzare gli interessi per un periodo di tempo non superiore ad un anno, e di trattare tali interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non avviene alcuna cessione, riscatto o rimborso. 5. In deroga al paragrafo 1, lettere (c) e (d), San Marino puo escludere dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati da tali paragrafi derivanti da organismi o entità stabiliti sul suo territorio, qualora l’investimento in crediti di cui al paragrafo 1, lettera (a) da parte di tali entità non sia stato superiore al 15 % del loro attivo. L’esercizio di tale opzione da parte di San Marino, una volta notificato all'altra parte contraente, e vincolante per entrambe le parti contraenti. 6. Successivamente al 31 dicembre 2010, la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera (d) e al paragrafo 3 e del 25%. 7. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera (d) e al paragrafo 5 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi degli organismi o entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all’effettiva composizione dell’attivo degli organismi o entità interessati. |
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