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Accordo San Marino ed Unione EuropeaBruxelles, 3 dicembre 2004(detto ACCORDO ECOFIN)con MEMORANDUM |
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ARTICOLI 1-Oggetto 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di autorità competente 6-Definizione di pagamento di interessi 7-Ritenuta alla fonte 8-Ripartizione del gettito fiscale 10-Eliminazione della doppia imposizione fiscale 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Altre ritenute fiscali – Rapporti con altre disposizioni convenzionali 13-Scambio di informazioni su richiesta 14-Riservatezza 16-Firma, entrata in vigore e denuncia 18-Diritti e regolamento finale 20-Allegati 21-Lingue
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ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEAE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",e LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino", entrambe in seguito denominate la "parte contraente" o le "parti contraenti", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: |
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ARTICOLO 7 Ritenuta alla fonte 1. Allorché il beneficiario effettivo e residente in uno Stato membro San Marino preleva una ritenuta alla fonte ad un’aliquota del 15% nei primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente. 2. L’agente pagatore applica la ritenuta alla fonte come segue: (a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera (a): sull’importo degli interessi corrisposti o accreditati; (b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere (b) o (d):sull’importo degli interessi o dei redditi specificati a tali lettere, o mediante un prelievo di effetto equivalente a carico del destinatario sull’intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso; (c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera (c): sull’ammontare dei redditi ivi specificati; (d) laddove San Marino eserciti l’opzione di cui all’articolo 6, paragrafo 4: sull’importo degli interessi annualizzati 3. Ai fini del paragrafo 2, lettere (a) e (b), la ritenuta alla fonte viene prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando l’agente pagatore non e in grado di determinare il periodo di detenzione sulla base delle informazioni in suo possesso, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata, a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prova della data di acquisizione. 4. Le imposte diverse da quella di cui al presente accordo sullo stesso pagamento di interessi, ed in particolare le ritenute alla fonte che vengono prelevate da San Marino sui redditi da interessi di fonte sammarinese, vengono detratte dall'importo della ritenuta alla fonte calcolato conformemente al presente articolo. 5. L’applicazione della ritenuta alla fonte da parte dell’agente pagatore situato a San Marino non impedisce allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale. Nei casi in cui un contribuente dichiari redditi da interessi ottenuti da un agente pagatore situato a San Marino alle autorità tributarie nello Stato membro in cui ha la residenza, quei redditi da interessi sono ivi assoggettati a tassazione alle stesse aliquote che si applicano agli interessi percepiti in detto Stato membro. |
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