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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81 Circolare applicativa |
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Scegli la sezione della circolare I. DEFINIZIONI II. INTRODUZIONE III. Il BENEFICIARIO EFFETTIVO VI. LA RITENUTA VII. LA COMUNICAZIONE VOLONTARIA ________________________________ |
Circolare relativa all'applicazione dell'Accordo sottoscritto il 7 dicembre 2004 dalla Repubblica di San Marino con la Comunità Europea e della Legge 25 maggio 2005 n.81 in materia di Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea emessa dall'Ufficio Tributario in data 15 giugno 2005 |
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DEFINIZIONI Nella presente circolare i termini di seguito elencati sono da intendersi come segue: Accordo: l'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, sottoscritto il 7 dicembre 2004 e ratificato dal Consiglio Grande e Generale con Decreto 22 marzo 2005 n. 42. Legge: la Legge 25 maggio 2005 n.81 "Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea", avente l'obiettivo di dare attuazione all'Accordo e disciplinare, congiuntamente all'Accordo stesso, le disposizioni applicabili agli agenti pagatori sammarinesi. Fiscalità Ue: l'insieme delle disposizioni e procedure previste dall'Accordo e dalla Legge per assicurare la tassazione dei pagamenti di interessi effettuati in favore di persone fisiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea. In particolare con tale definizione si fa riferimento sia al prelievo della ritenuta Ue, sia alla comunicazione volontaria. Interessi: ogni pagamento di interessi che rientra nell'ambito dell'Accordo, come meglio precisato nella presente circolare. Ritenuta Ue: la ritenuta alla fonte definita all'art. 6 della Legge, prelevata dagli agenti pagatori sammarinesi sui pagamenti di interessi a favore di beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea. Beneficiario effettivo: qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che tale persona dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio. Autorità e organi competenti: Le autorità e gli organi competenti nella Repubblica di San Marino, indicati all'articolo 12 della Legge. Comunicazione volontaria: la procedura con cui il beneficiario effettivo autorizza espressamente l'agente pagatore a comunicare i pagamenti di interessi ed i propri dati anagrafici all'Ufficio Tributario, come previsto dall'art. 9 della Legge.
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