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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81 Circolare applicativa |
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Scegli la sezione I. DEFINIZIONI II. INTRODUZIONE III. Il BENEFICIARIO EFFETTIVO VI. LA RITENUTA VII. LA COMUNICAZIONE VOLONTARIA ________________________________ |
Circolare relativa all'applicazione dell'Accordo sottoscritto il 7 dicembre 2004 dalla Repubblica di San Marino con la Comunità Europea e della Legge 25 maggio 2005 n.81 in materia di Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea emessa dall'Ufficio Tributario in data 15 giugno 2005 |
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IL BENEFICIARIO EFFETTIVO
Trust 40. Per i trust istituiti ai sensi della Legge 17 marzo 2005 n.37, il trustee è considerato agente pagatore. 41. Le distribuzioni provenienti dal patrimonio del trust non costituiscono pagamenti di interessi. 42. I redditi provenienti dal patrimonio del trust, qualora siano costituiti da pagamenti di interessi ai sensi dell'Accordo e della Legge, sono soggetti alla fiscalità Ue se il trustee trasferisce tali proventi a beneficiari residenti in uno Stato membro dell'Ue. |
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Scegli il paragrafo 3_1-Definizione di beneficiario effettivo 3_2-Beneficiario effettivo soggetto alla fiscalità Ue 3_3-Stati membri dell'Unione europea (territorio dell'Ue) 3_4-Identità e residenza del beneficiario effettivo 3_6-Qualifica di beneficiario effettivo 3_7-Usufrutto 3_10-Trust
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________________________________________________________ Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo quello emesso dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
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