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    Accordo fra San Marino e Unione Europea  sulla tassazione redditi risparmio  (ACCORDO ECOFIN)

Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81

 

    Circolare applicativa

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0.  Lettera di presentazione

I.  DEFINIZIONI

II. INTRODUZIONE

III. Il BENEFICIARIO EFFETTIVO

IV. L'AGENTE PAGATORE

V.  GLI INTERESSI

VI. LA RITENUTA

VII. LA COMUNICAZIONE VOLONTARIA

________________________________

Circolare relativa all'applicazione dell'Accordo sottoscritto il 7 dicembre 2004 dalla Repubblica di San Marino con la Comunità Europea e della Legge 25 maggio 2005 n.81 in materia di Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea emessa  dall'Ufficio Tributario in data  15 giugno 2005

 GLI  INTERESSI

 

Base im 

Classificazione dei prodotti - responsabilità

 

162. La responsabilità della classificazione dei prodotti è, in linea di principio, dell'agente pagatore.

163. L'eventuale richiesta di parere all'Ufficio Tributario rivolta dall'agente pagatore o dal fornitore di dati autorizzato di cui al punto successivo in merito all'assoggettamento alla fiscalità Ue di uno specifico prodotto finanziario deve essere accompagnata da un'analisi tecnico-finanziaria che metta in evidenza la natura dei redditi da esso derivanti e la loro valutazione ai fini dell'Accordo e dell'altra normativa in vigore, predisposta da soggetto qualificato.

164. L'Ufficio Tributario può, alle condizioni da esso stabilite (per esempio diritto di accesso ai dati, criteri di valutazione, documentazione), autorizzare gli agenti pagatori a sottoporre i valori ad un amministratore centralizzato di dati sui valori mobiliari ("fornitore di dati autorizzato") a San Marino, affinché quest'ultimo giudichi se è applicabile la fiscalità Ue. L'Ufficio Tributario esercita il controllo su tale operatività dei fornitori di dati autorizzati. Per gli amministratori esteri di dati, vedere il punto 166.

165. L'agente pagatore che ottiene da un fornitore di dati autorizzato informazioni su valori che questi ha classificato conformemente a quanto riportato al punto precedente, può fare affidamento su queste indicazioni.

166. L'Ufficio Tributario può riconoscere la qualità di fornitore autorizzato di dati ad amministratori esteri centralizzati di dati sui valori mobiliari, quando l'amministratore estero di dati fornisce la prova che, nel processo di classificazione dei valori e di determinazione dei dati determinanti ai fini della fiscalità Ue, è assoggettato ad una vigilanza ufficiale in uno Stato membro dell'Ue e garantisce di tenere conto delle differenze tra l'Accordo e la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio.

Scegli il paragrafo

5_1-Nozione di interessi

5_2-Proventi che non ricadono nella nozione di interessi

5_3-Eccezioni previste dalla Legge

5_4-Imposte a monte

5_5-Fondi di investimento

5_6-Base imponibile per gli interessi diretti

5_7-Base imponibile per gli interessi indiretti (fondi d'investimento)

5_8-Trattamento dei derivati e degli strumenti finanziari ibridi (combinati) o strutturati

5_9-Procedura tecnica

5_10-Classificazione dei prodotti - responsabilità

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Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello emesso dall'Ufficio Tributario  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

Il sito  www.libertas.sm  non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato.

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