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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81
Circolare applicativa |
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Scegli la sezione della circolare I. DEFINIZIONI II. INTRODUZIONE III. Il BENEFICIARIO EFFETTIVO V. GLI INTERESSI VI. LA RITENUTA VII. LA COMUNICAZIONE VOLONTARIA ________________________________ |
Circolare relativa all'applicazione dell'Accordo sottoscritto il 7 dicembre 2004 dalla Repubblica di San Marino con la Comunità Europea e della Legge 25 maggio 2005 n.81 in materia di Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea emessa dall'Ufficio Tributario in data 15 giugno 2005 |
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GLI INTERESSI
Base im Classificazione dei prodotti - responsabilità
162. La responsabilità della classificazione dei prodotti è, in linea di principio, dell'agente pagatore. 163. L'eventuale richiesta di parere all'Ufficio Tributario rivolta dall'agente pagatore o dal fornitore di dati autorizzato di cui al punto successivo in merito all'assoggettamento alla fiscalità Ue di uno specifico prodotto finanziario deve essere accompagnata da un'analisi tecnico-finanziaria che metta in evidenza la natura dei redditi da esso derivanti e la loro valutazione ai fini dell'Accordo e dell'altra normativa in vigore, predisposta da soggetto qualificato. 164. L'Ufficio Tributario può, alle condizioni da esso stabilite (per esempio diritto di accesso ai dati, criteri di valutazione, documentazione), autorizzare gli agenti pagatori a sottoporre i valori ad un amministratore centralizzato di dati sui valori mobiliari ("fornitore di dati autorizzato") a San Marino, affinché quest'ultimo giudichi se è applicabile la fiscalità Ue. L'Ufficio Tributario esercita il controllo su tale operatività dei fornitori di dati autorizzati. Per gli amministratori esteri di dati, vedere il punto 166. 165. L'agente pagatore che ottiene da un fornitore di dati autorizzato informazioni su valori che questi ha classificato conformemente a quanto riportato al punto precedente, può fare affidamento su queste indicazioni. 166. L'Ufficio Tributario può riconoscere la qualità di fornitore autorizzato di dati ad amministratori esteri centralizzati di dati sui valori mobiliari, quando l'amministratore estero di dati fornisce la prova che, nel processo di classificazione dei valori e di determinazione dei dati determinanti ai fini della fiscalità Ue, è assoggettato ad una vigilanza ufficiale in uno Stato membro dell'Ue e garantisce di tenere conto delle differenze tra l'Accordo e la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio. |
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Scegli il paragrafo 5_2-Proventi che non ricadono nella nozione di interessi 5_3-Eccezioni previste dalla Legge 5_4-Imposte a monte 5_6-Base imponibile per gli interessi diretti 5_7-Base imponibile per gli interessi indiretti (fondi d'investimento) 5_8-Trattamento dei derivati e degli strumenti finanziari ibridi (combinati) o strutturati 5_10-Classificazione dei prodotti - responsabilità |
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________________________________________________________ Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo quello emesso dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
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