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    Accordo fra San Marino e Unione Europea  sulla tassazione redditi risparmio  (ACCORDO ECOFIN)

Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81

 

     Circolare applicativa

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0.  Lettera di presentazione

I.  DEFINIZIONI

II. INTRODUZIONE

III. Il BENEFICIARIO EFFETTIVO

IV. L'AGENTE PAGATORE

V.  GLI INTERESSI

VI. LA RITENUTA

VII. LA COMUNICAZIONE VOLONTARIA

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Circolare relativa all'applicazione dell'Accordo sottoscritto il 7 dicembre 2004 dalla Repubblica di San Marino con la Comunità Europea e della Legge 25 maggio 2005 n.81 in materia di Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea emessa  dall'Ufficio Tributario in data  15 giugno 2005

 LA RITENUTA

 

167. Gli agenti pagatori procedono alla ritenuta d'imposta sui pagamenti di interessi conformemente all'Accordo, alla Legge ed alle istruzioni dell'Ufficio Tributario.

168.    In linea di principio, la ritenuta è imputata al beneficiario effettivo.

169.    La ritenuta è calcolata in euro.

170. I pagamenti di interessi in valuta estera devono essere convertiti in euro il giorno del conteggio con il cliente.

171. Se le parti non sono d'accordo su un determinato tasso di cambio, si considera la media dei tassi di cambio della domanda e dell'offerta dell'ultimo giorno lavorativo precedente il giorno del conteggio con il cliente o del giorno del conteggio con il cliente.

172. Come minimo, l'agente pagatore deve tenere un conto creditore per ogni Stato membro dell'Ue, oppure tenere un solo conto creditori ed effettuare la ripartizione per paese in altra forma appropriata. Le ritenute che risultano dai conteggi clienti devono potere essere facilmente individuabili nel conto collettivo succitato senza ulteriori oneri.

173. La ritenuta deve essere attribuita allo Stato membro dell'Ue nel quale la persona interessata risiede al momento del conteggio cliente.

174. La ritenuta Ue deve essere versata dagli agenti pagatori entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui detta ritenuta è stata operata.

175. Entro lo stesso termine, gli agenti pagatori che nel corso dell'anno hanno corrisposto o attribuito pagamenti di interessi soggetti alla ritenuta Ue, devono presentare la dichiarazione delle somme soggette a tale ritenuta nell'anno, secondo il modello predisposto dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ed adottato con Decreto Reggenziale. A tale dichiarazione dovranno essere allegate le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute.

176. II beneficiario effettivo ha il diritto di ottenere idonea documentazione degli interessi percepiti nonché della ritenuta Ue subita e delle altre eventuali imposte e ritenute alla fonte.

177. Per quel che riguarda i rapporti collettivi e i conti cointestati, la ritenuta deve essere effettuata conformemente al punto 26 e succ. e suddivisa tra gli Stati membri dell'Ue interessati, secondo la regola di ripartizione applicabile.

178. Quando una persona interessata non risiede più sul territorio dell'Ue, la ritenuta Ue cessa di essere applicata dal momento in cui ne viene data comunicazione all'agente pagatore. Gli importi trattenuti sono versati conformemente alla procedura ordinaria.

179. Quando una persona fisica diventa residente in uno Stato membro dell'Ue e diventa in questo modo una persona soggetta alla fiscalità Ue, si applicano le disposizioni di cui al punto 111 e succ. per la determinazione dei pagamenti di interessi; non si applica la fiscalità Ue per il periodo precedente.

 

 

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Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello emesso dall'Ufficio Tributario  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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