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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81
Circolare applicativa |
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Scegli la sezione della circolare I. DEFINIZIONI II. INTRODUZIONE III. Il BENEFICIARIO EFFETTIVO VI. LA RITENUTA VII. LA COMUNICAZIONE VOLONTARIA ________________________________ |
Circolare relativa all'applicazione dell'Accordo sottoscritto il 7 dicembre 2004 dalla Repubblica di San Marino con la Comunità Europea e della Legge 25 maggio 2005 n.81 in materia di Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea emessa dall'Ufficio Tributario in data 15 giugno 2005 |
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LA COMUNICAZIONE VOLONTARIA
180. II beneficiario effettivo soggetto alla fiscalità Ue non subisce la ritenuta Ue quando opta per la comunicazione volontaria, autorizzando espressamente l'agente pagatore a comunicare i propri dati anagrafici ed i dati relativi ai pagamenti di interessi all'Ufficio Tributario. 181. Una volta rilasciata, l'autorizzazione è valida fino a quando il beneficiario effettivo (o i suoi eventuali legittimi successori) non la revochi esplicitamente. La revoca è valida soltanto se il beneficiario effettivo (o i suoi legittimi successori) garantisce all'agente pagatore l'importo della ritenuta di imposta da applicare in alternativa alla comunicazione. 182. Qualora il beneficiario effettivo opti per la comunicazione volontaria durante il periodo di maturazione del pagamento di interessi, la comunicazione ha effetto dalla data di inizio maturazione del pagamento di interessi in corso. Qualora ciò risulti di difficile applicazione, la comunicazione ha effetto dalla data di inizio maturazione del successivo pagamento di interessi. 183. L'agente pagatore presenta annualmente all'Ufficio Tributario la dichiarazione relativa a tutti i pagamenti di interessi effettuati a beneficiari effettivi residenti Ue durante l'anno, che hanno optato per la comunicazione volontaria, entro il primo bimestre dell'anno successivo alla liquidazione degli interessi. 184. L'agente pagatore può revocare le dichiarazioni già effettuate al più tardi entro il mese di aprile dell'anno in cui tale comunicazione è stata effettuata. Qualora si debba procedere alla ritenuta Ue, l'agente pagatore deve immediatamente, ed al massimo entro cinque giorni lavorativi, versarla e presentare la dichiarazione di cui al punto precedente opportunamente rettificata. 185. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: • per l'agente pagatore: denominazione, indirizzo, sede e codice operatore economico; • per il beneficiario effettivo: cognome, nome, indirizzo e paese di residenza, codice di avviamento postale, codice fiscale, numero di conto o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi. 188. Per quei che riguarda i rapporti cointestati per i quali l'agente pagatore non è stato in grado di procedere alla ripartizione, la dichiarazione è effettuata a tutti i paesi Ue interessati, ciascuno per i rispettivi residenti, attribuendo in parti uguali i pagamenti di interessi ai cointestatari. 189. Invece, se è stata effettuata una ripartizione in funzione delle persone interessate, la dichiarazione deve avvenire conformemente a tale ripartizione. 190. Quando un beneficiario effettivo perde la residenza nell'Ue prima della fine di un anno civile, la dichiarazione sarà relativa agli interessi corrisposti o attribuiti fino a tale data, fatte salve le disposizioni relative al certificato di residenza fiscale.
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