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    Accordo fra San Marino e Unione Europea  sulla tassazione redditi risparmio  (ACCORDO ECOFIN)

Circolare applicativa emessa dall'Ufficio Tributario il 15 giugno 2005

Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN

    25 maggio 2005 N. 81

ARTICOLI

1-Obiettivo

2-Definizione di beneficiario effettivo

3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi

4-Definizione di agente pagatore

5-Definizione di pagamento di interessi

6-Ritenuta alla fonte

7-Ripartizione e trasferimento del gettito

8-Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore

9-Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni

10-Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali

11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili

12-Autorità e organi competenti

13-Funzioni dell’autorità e degli organi competenti

14-Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni

15-Frode fiscale in materia di redditi da risparmio

16-Scambio di informazioni su richiesta

17-Violazioni relative all’imposta

18-Violazione delle disposizioni emanate

19-Violazione dell’obbligo di segretezza

20-Pagamento del debito tributario e delle sanzioni

21-Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni

22-Entrata in vigore – applicazione  

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea

 

ARTICOLO 11

Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili

A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, e fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità all'uopo competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), se la loro emissione non è stata riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data.

Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 7 dell’Accordo, il presente articolo continua ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente a tali titoli di credito negoziabili:

*       che prevedono clausole di lordizzazione ("gross-up") e connesso rimborso anticipato,

*       per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4, è stabilito a San Marino, e

*       per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.

Se e quando tutti gli Stati membri cessano di applicare disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 7 dell’Accordo, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili:

*       che contengono clausole di lordizzazione ("gross-up") e connesso rimborso anticipato,

*       per i quali un agente pagatore designato dall'emittente è stabilito a San Marino, e

*       per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale (enti elencati nell'Allegato II dell’Accordo), è stata effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione successiva, è considerata un credito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a).

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato nel quarto comma del presente articolo, è stata effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a).

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Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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