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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Circolare applicativa emessa dall'Ufficio Tributario il 15 giugno 2005 Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81 |
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ARTICOLI 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di pagamento di interessi 7-Ripartizione e trasferimento del gettito 8-Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore 9-Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni 10-Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Autorità e organi competenti 13-Funzioni dell’autorità e degli organi competenti 14-Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni 15-Frode fiscale in materia di redditi da risparmio 16-Scambio di informazioni su richiesta 17-Violazioni relative all’imposta 18-Violazione delle disposizioni emanate 19-Violazione dell’obbligo di segretezza 20-Pagamento del debito tributario e delle sanzioni 21-Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni |
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea |
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ARTICOLO 12 Autorità e organi competenti Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o un suo rappresentante autorizzato, è l’autorità competente ai sensi di quanto previsto all’Allegato I dell’Accordo. L’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino è preposto all’applicazione degli aspetti fiscali della presente legge. L’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE, preposto alla verifica delle richieste di cui all’articolo 16 della presente legge, si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, nominati dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio fra persone esperte in materia giuridica o fiscale o in ambito finanziario. Nello svolgimento delle funzioni di competenza dell’Organismo, i componenti dello stesso sono indipendenti ed autonomi. Ai fini della presente legge, per autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea si intendono quelle elencate nell’Allegato I dell’Accordo o quelle che successivamente verranno notificate alla Repubblica di San Marino. |
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