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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Circolare applicativa emessa dall'Ufficio Tributario il 15 giugno 2005 Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81 |
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ARTICOLI 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di pagamento di interessi 7-Ripartizione e trasferimento del gettito 8-Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore 9-Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni 10-Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Autorità e organi competenti 13-Funzioni dell’autorità e degli organi competenti 14-Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni 15-Frode fiscale in materia di redditi da risparmio 16-Scambio di informazioni su richiesta 17-Violazioni relative all’imposta 18-Violazione delle disposizioni emanate 19-Violazione dell’obbligo di segretezza 20-Pagamento del debito tributario e delle sanzioni 21-Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni |
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea |
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ARTICOLO 13 Funzioni dell’autorità e degli organi competenti Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, rappresenta la Repubblica di San Marino nelle relazioni internazionali inerenti l’Accordo. Si avvale, ai fini dell’applicazione della presente legge, dell’Ufficio Tributario, della collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nonché dell’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE, di cui all’articolo precedente. L’Ufficio Tributario provvede affinché sia applicata correttamente la presente legge per gli aspetti di sua competenza e, a tale scopo, emana circolari, definisce le necessarie procedure, effettua gli opportuni controlli , anche attraverso la verifica del funzionamento dei processi attuati dagli agenti pagatori al fine della riscossione della ritenuta alla fonte. Riceve i versamenti delle ritenute alla fonte effettuate dagli agenti pagatori e, in caso di mancato versamento, totale o parziale, procede alla formazione dei ruoli per le somme non versate, ai sensi delle leggi vigenti. Provvede alla determinazione delle somme da trasferire alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea, per le ritenute alla fonte di loro competenza, ai sensi di quanto previsto all’articolo 7. Riceve le informazioni di cui all’articolo 9 e le trasmette alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea. Effettua la constatazione delle violazioni come previsto al successivo articolo 21. I controlli su dati ed informazioni nominative sono effettuati dalla Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. I liberi professionisti che assumono la qualifica di agente pagatore ai sensi dell’articolo 4 non possono opporre il segreto professionale alle richieste di informazioni formulate a norma della presente legge (ivi compresa la consegna di atti e documenti o loro copie). L’Organismo di cui al terzo comma dell’articolo 12 della presente legge provvede alla valutazione delle richieste pervenute ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo. |
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