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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Circolare applicativa emessa dall'Ufficio Tributario il 15 giugno 2005 Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81 |
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ARTICOLI 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di pagamento di interessi 7-Ripartizione e trasferimento del gettito 8-Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore 9-Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni 10-Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Autorità e organi competenti 13-Funzioni dell’autorità e degli organi competenti 14-Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni 15-Frode fiscale in materia di redditi da risparmio 16-Scambio di informazioni su richiesta 17-Violazioni relative all’imposta 18-Violazione delle disposizioni emanate 19-Violazione dell’obbligo di segretezza 20-Pagamento del debito tributario e delle sanzioni 21-Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni 22-Entrata in vigore – applicazione
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Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea |
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ARTICOLO 16 Scambio di informazioni su richiesta Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, anche se non si siano avverate le condizioni previste dal successivo articolo 20, scambia informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea sui comportamenti che costituiscono frode fiscale ai sensi dell’articolo 15 della presente legge, o sui comportamenti analoghi, per i redditi contemplati nell’Accordo. Per comportamenti analoghi si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale a norma dell’articolo precedente, che arrecano pregiudizio agli interessi fiscali dello Stato richiedente. In risposta ad una richiesta debitamente giustificata, il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, fornisce le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede penale o non penale. Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca frode fiscale o comportamento analogo. I ragionevoli motivi di sospetto dello Stato richiedente in merito ad una frode fiscale o ad un comportamento analogo possono fondarsi su:
L’autorità competente dello Stato richiedente è tenuta a fornire i seguenti elementi al Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o al suo rappresentante autorizzato, quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo al fine di dimostrare la presumibile pertinenza delle informazioni in rapporto alla richiesta: a) l’identità della persona sotto esame o indagine; b) una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni; c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni; d) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Repubblica di San Marino, o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione sammarinese; e) nella misura in cui conosciuti, il nome e l’indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste; f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative dello Stato richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato richiedente, allora l’autorità competente dello Stato richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi dello Stato richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme all’Accordo; g) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, sottopone all’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE, le richieste formulate ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo. L’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE si avvale della collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e degli uffici della Pubblica Amministrazione. L’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE, acquisite le informazioni, informa la persona interessata che ha facoltà di consultare il fascicolo relativo alla procedura di assistenza amministrativa. Tale facoltà si estende anche alla domanda e alla documentazione trasmessa dalla competente autorità straniera, salvo che quest’ultima abbia espressamente chiesto la segretezza. L’informazione indicata al comma che precede è data con avviso notificato all’interessato. Qualora non sia possibile la notificazione nel territorio della Repubblica, il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, domanda all’autorità richiedente di procedere alla notificazione. L’interessato ha diritto di presentare memorie all’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell’avviso di cui al comma precedente. L’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE si pronuncia con parere obbligatorio e motivato sulla esistenza delle condizioni stabilite dalla presente legge per farsi luogo alla trasmissione all’autorità richiedente delle informazioni (compresi atti e documenti). Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, decide, anche sulla base del parere espresso ai sensi del comma precedente, sulla trasmissione delle informazioni all’autorità competente dello Stato richiedente. La decisione del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o del suo rappresentante autorizzato, è notificata all’interessato nei modi previsti dal comma 8 del presente articolo. Avverso tale decisione l’interessato può presentare ricorso al Giudice amministrativo. Gli atti intermedi del procedimento, compreso il parere dell’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE, possono essere impugnati solo con l’atto definitivo. Il ricorso amministrativo sospende l’esecutorietà della decisione adottata dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o dal suo rappresentante autorizzato. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, trasmette le informazioni allo Stato richiedente nel più breve tempo possibile. Le informazioni acquisite dall’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE possono essere utilizzate dalle autorità sammarinesi a fini fiscali e giudiziari solo dopo che la decisione del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o del suo rappresentante autorizzato, è diventata esecutiva. |
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