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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Circolare applicativa emessa dall'Ufficio Tributario il 15 giugno 2005 Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81 |
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ARTICOLI 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di pagamento di interessi 7-Ripartizione e trasferimento del gettito 8-Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore 9-Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni 10-Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Autorità e organi competenti 13-Funzioni dell’autorità e degli organi competenti 14-Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni 15-Frode fiscale in materia di redditi da risparmio 16-Scambio di informazioni su richiesta 17-Violazioni relative all’imposta 18-Violazione delle disposizioni emanate 19-Violazione dell’obbligo di segretezza 20-Pagamento del debito tributario e delle sanzioni 21-Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni |
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea |
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ARTICOLO 17 Violazioni relative all’imposta Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000/00 euro a un massimo di 30.000/00 euro a chiunque, per procurare un vantaggio a sé o ad altri: a) omette di effettuare, in tutto o in parte, la ritenuta alla fonte secondo l’articolo 6; b) omette di trasferire, in tutto o in parte, la ritenuta alla fonte entro il termine previsto dall’articolo 8, comma 1. Se le condotte previste dal comma precedente sono state realizzate per colpa, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500/00 euro a un massimo di 15.000/00 euro. Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000/00 euro a un massimo di 20.000/00 euro a chiunque: a) omette di presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 8, comma 2, ovvero non allega alla dichiarazione le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute. Se la dichiarazione o le attestazioni sono presentate con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è ridotta di un quarto; b) omette di effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 9 in presenza dell’autorizzazione del beneficiario effettivo. Se la comunicazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è ridotta di un quarto . Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000/00 euro a un massimo di 20.000/00 euro all’agente pagatore che non predispone, non conserva, non presenta o non esibisce all’Ufficio Tributario la documentazione relativa agli interessi corrisposti o accreditati, alla ritenuta operata, al trasferimento dell’imposta o alla comunicazione sostitutiva previsti dalla presente legge. Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500/00 euro a un massimo di 15.000/00 euro all’agente pagatore che predispone un conteggio errato o comunque fornisce all’Ufficio Tributario indicazioni errate sugli interessi corrisposti o accreditati. Se i fatti previsti nel presente articolo costituiscono reato o violazione amministrativa secondo altre disposizioni, l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti non esclude l’applicazione delle sanzioni, sopratasse o pene previste da altre leggi o decreti. |
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