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    Accordo fra San Marino e Unione Europea  sulla tassazione redditi risparmio  (ACCORDO ECOFIN)

Circolare applicativa emessa dall'Ufficio Tributario il 15 giugno 2005

Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN

    25 maggio 2005 N. 81

ARTICOLI

1-Obiettivo

2-Definizione di beneficiario effettivo

3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi

4-Definizione di agente pagatore

5-Definizione di pagamento di interessi

6-Ritenuta alla fonte

7-Ripartizione e trasferimento del gettito

8-Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore

9-Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni

10-Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali

11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili

12-Autorità e organi competenti

13-Funzioni dell’autorità e degli organi competenti

14-Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni

15-Frode fiscale in materia di redditi da risparmio

16-Scambio di informazioni su richiesta

17-Violazioni relative all’imposta

18-Violazione delle disposizioni emanate

19-Violazione dell’obbligo di segretezza

20-Pagamento del debito tributario e delle sanzioni

21-Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni

22-Entrata in vigore – applicazione 

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea

 

ARTICOLO 2

Definizione di beneficiario effettivo

Ai fini della presente legge, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che tale persona dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, ossia:

  1. agisce come agente pagatore ai sensi dell’articolo 4; o
  2. agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'investimento o di un organismo paragonabile o equivalente per l’investimento collettivo in valori mobiliari; o
  3. agisce per conto di un’altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all’agente pagatore l’identità di tale beneficiario effettivo conformemente all’articolo 3.

Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi, o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non rientra nei casi menzionati alla lettera a) o alla lettera b) del comma precedente, detto agente si adopera in modo adeguato per determinare l’identità del beneficiario effettivo, a norma dell’articolo 3. Se l’agente pagatore non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, detto agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

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Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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