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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Circolare applicativa emessa dall'Ufficio Tributario il 15 giugno 2005 Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81 |
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ARTICOLI 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di pagamento di interessi 7-Ripartizione e trasferimento del gettito 8-Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore 9-Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni 10-Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Autorità e organi competenti 13-Funzioni dell’autorità e degli organi competenti 14-Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni 15-Frode fiscale in materia di redditi da risparmio 16-Scambio di informazioni su richiesta 17-Violazioni relative all’imposta 18-Violazione delle disposizioni emanate 19-Violazione dell’obbligo di segretezza 20-Pagamento del debito tributario e delle sanzioni 21-Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni |
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea |
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ARTICOLO 3 Identità e residenza dei beneficiari effettivi Art. 3 (Identità e residenza dei beneficiari effettivi) Al fine di determinare l’identità e la residenza del beneficiario effettivo così come definito nell’articolo 2, l’agente pagatore conserva un'annotazione del cognome, nome e dati concernenti l’indirizzo ed il paese di residenza, conformemente alla normativa in materia di contrasto all’usura e al riciclaggio. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro dell'Unione Europea, in seguito denominato "Stato membro", ma che si dichiarano residenti in uno Stato diverso da uno Stato membro o dalla Repubblica di San Marino, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d’identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza. |
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