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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Circolare applicativa emessa dall'Ufficio Tributario il 15 giugno 2005 Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81 |
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ARTICOLI 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di pagamento di interessi 7-Ripartizione e trasferimento del gettito 8-Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore 9-Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni 10-Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Autorità e organi competenti 13-Funzioni dell’autorità e degli organi competenti 14-Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni 15-Frode fiscale in materia di redditi da risparmio 16-Scambio di informazioni su richiesta 17-Violazioni relative all’imposta 18-Violazione delle disposizioni emanate 19-Violazione dell’obbligo di segretezza 20-Pagamento del debito tributario e delle sanzioni 21-Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni |
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea |
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ARTICOLO 5 Definizione di pagamento di interessi Ai fini della presente legge, per "pagamento di interessi" si intendono: a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti da obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi; b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a); c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2003/48/CE, distribuiti da:
d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono, direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità qui di seguito indicati, oltre il 40% del loro attivo in crediti di cui alla lettera a):
III) organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori dell’Unione Europea o della Repubblica di San Marino. Per il calcolo dei redditi di cui alla lettera d), si include solo la proporzione delle plusvalenze corrispondenti a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da interessi maturati ai sensi delle lettere a) e b) . Per quanto riguarda il comma 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l’importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi. Per quanto riguarda il comma 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell’attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detto comma, tale percentuale si considera superiore al 40%. Qualora egli non disponga di elementi sufficienti riguardo l’importo dei redditi derivanti da pagamenti di interessi compresi nelle plusvalenze per determinare tale percentuale, è considerata come pagamento di interessi la differenza tra il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto e il prezzo d’acquisto delle partecipazioni e delle quote oppure il valore delle partecipazioni e delle quote il giorno di applicazione delle disposizioni della presente legge, nel caso in cui il beneficiario effettivo sia già in possesso di partecipazioni o quote in tale data. Qualora l’agente pagatore non sia in grado di determinare tale differenza, il reddito si considera come il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o delle quote. Sono esclusi dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati al comma 1, lettere c) e d), derivanti da organismi o entità stabiliti nella Repubblica di San Marino, qualora l’investimento in crediti di cui al comma 1, lettera a) da parte di tali entità non sia stato superiore al 15% del loro attivo. Successivamente al 31 dicembre 2010, la percentuale di cui al comma 1, lettera d) e al comma 4 è del 25%. Le percentuali di cui al comma 1, lettera d) e al comma 5 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi degli organismi o entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all’effettiva composizione dell’attivo degli organismi o entità interessati. |
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