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Accordo fra San Marino e Unione Europea sulla tassazione redditi risparmio (ACCORDO ECOFIN)Circolare applicativa emessa dall'Ufficio Tributario il 15 giugno 2005 Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN 25 maggio 2005 N. 81 |
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ARTICOLI 2-Definizione di beneficiario effettivo 3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi 4-Definizione di agente pagatore 5-Definizione di pagamento di interessi 6-Ritenuta alla fonte 7-Ripartizione e trasferimento del gettito 8-Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore 9-Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni 10-Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali 11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili 12-Autorità e organi competenti 13-Funzioni dell’autorità e degli organi competenti 14-Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni 15-Frode fiscale in materia di redditi da risparmio 16-Scambio di informazioni su richiesta 17-Violazioni relative all’imposta 18-Violazione delle disposizioni emanate 19-Violazione dell’obbligo di segretezza 20-Pagamento del debito tributario e delle sanzioni 21-Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni |
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea |
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ARTICOLO 6 Ritenuta alla fonte L’agente pagatore residente o avente sede nella Repubblica di San Marino, preleva, allorché il beneficiario effettivo sia residente in uno Stato membro e non si avvalga di quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 1, una ritenuta alla fonte del 15% nei primi tre anni a decorrere dal giorno di applicazione delle disposizioni della presente legge, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente. Tale ritenuta si applica sugli interessi, così come definiti all’articolo precedente, maturati a partire dal giorno di applicazione delle disposizioni della presente legge. L’agente pagatore applica la ritenuta alla fonte secondo le seguenti modalità:
Ai fini di quanto previsto nel comma precedente alle lettere a) e b), la ritenuta alla fonte viene prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando l’agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione sulla base delle informazioni in suo possesso, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata, a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prova della data di acquisizione. Le imposte diverse dalla ritenuta alla fonte di cui alla presente legge, sullo stesso pagamento di interessi, ivi comprese le ritenute alla fonte che vengono prelevate ai sensi della legge sammarinese, sono scontate dall’importo della ritenuta alla fonte di cui al comma 1 del presente articolo. |
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