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    Accordo fra San Marino e Unione Europea  sulla tassazione redditi risparmio  (ACCORDO ECOFIN)

Circolare applicativa emessa dall'Ufficio Tributario il 15 giugno 2005

Legge applicativa dell'Accordo ECOFIN

    25 maggio 2005 N. 81

ARTICOLI

1-Obiettivo

2-Definizione di beneficiario effettivo

3-Identità e residenza dei beneficiari effettivi

4-Definizione di agente pagatore

5-Definizione di pagamento di interessi

6-Ritenuta alla fonte

7-Ripartizione e trasferimento del gettito

8-Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore

9-Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni

10-Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali

11-Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili

12-Autorità e organi competenti

13-Funzioni dell’autorità e degli organi competenti

14-Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni

15-Frode fiscale in materia di redditi da risparmio

16-Scambio di informazioni su richiesta

17-Violazioni relative all’imposta

18-Violazione delle disposizioni emanate

19-Violazione dell’obbligo di segretezza

20-Pagamento del debito tributario e delle sanzioni

21-Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni

22-Entrata in vigore – applicazione   

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea

 

ARTICOLO 9

Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni

L’agente pagatore non applica la ritenuta alla fonte di cui all’articolo 6 della presente legge, quando il beneficiario effettivo autorizza espressamente lo stesso agente pagatore a comunicare i pagamenti di interessi all’Ufficio Tributario.

Tale autorizzazione deve contemplare tutti i pagamenti di interessi versati o attribuiti direttamente a tale beneficiario effettivo da parte di quell’agente pagatore.

Le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare all’Ufficio Tributario sono costituite da:

a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell’articolo 3 della presente legge, integrate, laddove disponibile, dal numero fiscale identificativo assegnato dallo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo;

b) denominazione, indirizzo, sede e codice operatore economico dell’agente pagatore;

c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi;

d) importo del pagamento di interessi come definito nell’articolo 5 della presente legge.

L’agente pagatore, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al pagamento, effettua la comunicazione relativa a tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l’anno, non soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. Tale comunicazione deve essere conforme al modello predisposto dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed adottato con decreto reggenziale e deve contenere le informazioni di cui al comma precedente.

L’Ufficio Tributario comunica, entro il mese di giugno di ogni anno, le informazioni di cui sopra all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante detto anno.

Una volta rilasciata, l'autorizzazione di cui al primo comma è valida fino a quando l'agente pagatore riceve una revoca esplicita da parte del beneficiario effettivo.

La revoca è valida soltanto se il beneficiario effettivo garantisce all'agente pagatore l'importo della ritenuta di imposta da applicare in alternativa alla comunicazione.

L'agente pagatore può revocare una comunicazione relativa a un pagamento di interessi al più tardi entro il mese di aprile dell'anno in cui tale comunicazione è stata effettuata. Qualora si debba procedere alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 6, l'agente pagatore deve immediatamente, ed al massimo entro cinque giorni lavorativi, versarla e presentare la dichiarazione di cui all’articolo 8 opportunamente rettificata.

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Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

Il sito  www.libertas.sm  non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato.

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