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MemorandumSan Marino ed Unione EuropeaBruxelles, 7 dicembre 2004(allegato all'ACCORDO ECOFIN) |
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MEMORANDUM D’INTESA |
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TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA,LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la “Comunità”, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA,LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Contestualmente alla conclusione dell’accordo che prevede misure equivalenti a quelle previste nella direttiva 2003/48/CE, del Consiglio del 3 giugno 2003 sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in seguito denominata "la Direttiva"), la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di San Marino hanno firmato il presente memorandum di intesa che integra l’accordo stesso. 1. I firmatari del presente memorandum di intesa ritengono che l’accordo concluso tra San Marino e la Comunità, il quale prevede misure equivalenti a quelle previste nella direttiva, costituisca un compromesso equilibrato ed accettabile che tutela gli interessi di entrambe le parti contraenti. Pertanto, esse applicano in buona fede le misure concordate e si astengono da ogni azione unilaterale che potrebbe compromettere il presente accordo senza ragionevole causa. Qualora si ravvisi una grave discrepanza tra la portata della direttiva cosi come adottata il 3 giugno 2003 (direttiva 2003/48/CE del Consiglio) e quella dell’accordo, in particolare con riguardo agli articoli 4 e 6 di quest'ultimo, le parti contraenti si consultano immediatamente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 dell’accordo al fine di assicurare che il carattere equivalente delle misure previste dall’accordo sia mantenuto. I firmatari del presente memorandum d’intesa rilevano che la definizione di frode fiscale ai fini dell’articolo 13 dell’accordo riguarda unicamente le necessità correlate alla tassazione del risparmio nel quadro del presente accordo e non reca pregiudizio agli sviluppi e/o alle decisioni relative alla frode fiscale in altre circostanze e in altre sedi. 2. Nel corso del periodo transitorio previsto dalla direttiva, la Comunità avvia un dibattito con altri importanti centri finanziari onde promuovere l'adozione da parte di tali giurisdizioni di misure equivalenti a quelle applicate dalla Comunità. 3. Tenuto conto che San Marino desidera essere maggiormente integrata nel tessuto economico europeo e che ritiene pertanto opportuna e auspicabile una sua completa partecipazione al sistema bancario e finanziario europeo, San Marino e la Comunità avvieranno quanto prima consultazioni al fine di individuare le condizioni per giungere al reciproco riconoscimento delle misure e dei sistemi prudenziali delle rispettive parti in materia di servizi finanziari, comprese le assicurazioni. In tale contesto, San Marino, allo scopo di preservare il corretto funzionamento del mercato interno nei settori in oggetto, si impegna ad adottare ed attuare il pertinente "acquis comunitario", esistente e futuro, negli specifici settori economici, comprese le pertinenti norme prudenziali e la vigilanza sugli operatori sammarinesi interessati. Ogni possibile accordo in tale ambito potrà anche prevedere ’impegno di San Marino ad attuare altre pertinenti norme Comunitarie, sia quelle vigenti, sia quelle che saranno introdotte in futuro, ad esempio in materia di concorrenza e tassazione. 4. Nell’ambito di tale approfondimento delle relazioni, la conclusione di accordi fiscali con gli stati membri dell’Unione europea in seguito denominati "Stati membri", e l’impegno di San Marino di prevedere, in tale contesto, lo scambio di informazioni secondo gli standard dell’OCSE, promuoverebbero una più ampia cooperazione economica e fiscale. Riconoscendo gli sforzi compiuti da San Marino, potrebbero aver luogo consultazioni tra San Marino e gli Stati membri con ’obiettivo di eliminare o ridurre, a livello bilaterale, le doppie imposizioni in relazione a forme diverse di reddito. 5. La Comunità e San Marino si consulteranno anche per: − definire forme di semplificazione relative alle procedure previste nel loro accordo di cooperazione e unione doganale. A tale riguardo, San Marino e disposto ad adottare procedure informatizzate anche simili al sistema INTRASTAT; − meglio esplorare le possibilità esistenti di partecipazione da parte dei cittadini e delle imprese di San Marino ai programmi e alle attività di ricerca e sviluppo della Comunità. Fatto a Bruxelles, addi sette dicembre duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca,portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. La versione nella lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti tramite scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede cosi come previsto per le versioni nelle lingue di cui al paragrafo precedente. |
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