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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Legge sulle società |
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ARTICOLI 4- Responsabilità per le obbligazioni sociali 7- Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci 8- Sede Sociale 10- Conferimenti e versamenti 12-Socio unico 13-Ammontare del capitale sociale 14-Riduzione del capitale sociale 15-Aumento del capitale sociale 16-Autorizzazioni e condizioni per la costituzione 17-Partecipazione di Società Fiduciarie 18- Forma dell’atto costitutivo 19- Contenuto dell’atto costitutivo 20- Deposito atto costitutivo ed iscrizione nel Registro 21-Effetti dell’iscrizione ed acquisto della personalità giuridica 23- Nozione (partecipa-zioni, obbligazioni) 24-Disposizioni comuni (partecipazioni) 25-Quote 27- Azioni 28- Trasferimento delle azioni nominative 29- Trasferimento delle azioni al portatore 31-Obbligazioni 32-Contenuto delle obbligazioni 33-Diritto agli utili ed alla quota di liquidazione 37-Diritto di recesso del socio 38-Liquidazione in caso di recesso 39- Morte ed esclusione del socio nelle società di persone 41-Divieto di concorrenza nelle società di persone 42-Assemblea 44-Funzionamento dell'assemblea 45-Opposizioni alle deliberazioni dell’assemblea 46-La nullità delle deliberazioni assembleari 47- Competenze degli amministratori 48-Cause di ineleggibilità e decadenza 49-Nomina degli amministratori e modalità d’amministrazione 50-Funzionamento del consiglio di amministrazione 51-Durata dell'incarico di amministratore 53-Estensione dei poteri di rappresentanza 54-Divieto di concorrenza e conflitto d’interessi 55-Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione |
Legge 23 febbraio 2006 n. 47 ________________________ |
ARTICOLI 58-Nomina, cessazione e decadenza dei sindaci 60-Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci 61-Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico 62-Riunioni del collegio sindacale 63-Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico 64- Responsabilità dei sindaci 68-Funzioni di controllo contabile 69-Conferimento e revoca dell’incarico di revisore 70-Cause di ineleggibilità e decadenza dei revisori 71-Responsabilità dei revisori 72-Libri sociali e scritture contabili obbligatori 73-Il bilancio 75-Principi di redazione del bilancio 76-Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 77-Contenuto dello stato patrimoniale 78-Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 79-Contenuto del conto economico 80-Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri 81-Criteri di valutazione del bilancio 82-Contenuto della nota integrativa 83-Relazione dei sindaci e deposito del bilancio 85-Bilancio in forma abbreviata 88-Assegnazione di azioni e quote 92-Relazione degli amministratori 97-Obbligazioni 100-Divieto di assegnazione di azioni o quote 101-Incorporazione di società interamente possedute 107-Nuove operazioni 108-La liquidazione 110-Revoca dello stato di liquidazione 111-Procedimento 112-Deposito delle somme non riscosse 113-Deposito dei libri sociali 116-Controversie 118-Ricorsi 119-Norme abrogate 121-Revisioni |
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titolo I disposizioni generali capo I definizioni e aspetti generali Articolo 10 Conferimenti e versamenti
1. Nelle Società di capitali, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare del capitale sociale. 2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro. 3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro. 4. L’avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dall’articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n.104, da depositarsi entro trenta giorni dall’effettuazione dello stesso presso la Cancell eria a cura degli amministratori. 5. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all’iscrizione della società nel Registro. 6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d’ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l’effettuazione dei conferimenti, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l’adozione delle deliberazioni all’uopo necessarie. 7. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell’atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale. 8. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore. 9. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti. 10. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un ordine o collegio professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall’articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale. 11. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell’esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori e, se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. 12. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. |
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Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo il testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
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