titolo IV
operazioni straordinarie
capo iiI
della scissione
Articolo
105
Effetti della scissione
1. La
scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione
nel Registro; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne
che nel caso di scissioni mediante costituzione di società nuove. Per
gli effetti a cui si riferisce l’articolo 90, comma 1, punti 5) e 6),
possono essere stabilite date anche anteriori.
2.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti
pubblicitari relativi alla società scissa.
3.
Ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore
effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti
della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
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