titolo V
Dello
scioglimento e della liquidazione della società
Articolo
106
Cause di scioglimento
1. La società si scioglie e si deve procedere alla liquidazione:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3) per l'impossibilità di funzionamento;
4) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo
legale, salvo che la società non deliberi tempestivamente la propria
trasformazione ovvero la reintegrazione del capitale sociale nei limiti
legali;
5) per deliberazione dell'assemblea;
6) per revoca della licenza di esercizio.
2. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste
dalla legge e dallo statuto.
|