titolo V
Dello
scioglimento e della liquidazione della società
Articolo
109
Poteri dei liquidatori
1. I liquidatori possono compiere atti di alienazione e di
conversione del patrimonio sociale, possono accettare pagamenti e
riscuotere crediti, stare in giudizio per la società, transigere e
compromettere, salvo il dovere di acquisire l’autorizzazione del
Commissario della Legge nel caso di operazioni concernenti beni
immobili.
2. I liquidatori non possono compiere operazioni, né iniziare
giudizi in nome della società al di fuori di quanto strettamente
necessario per portare a termine la liquidazione. Per la gestione di
eventuali attività d’impresa, utili ai fini della liquidazione, è
necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione del Commissario
della Legge.
3. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la
professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la
responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è
disciplinata dall’articolo 56.
|