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titolo I
disposizioni generali
capo I
definizioni e aspetti generali
Articolo 11
1. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi
trenta giorni dalla richiesta, gli amministratori, se non ritengono
utile promuovere azione per l’adempimento, offrono la partecipazione
del socio moroso agli altri soci adempienti, in proporzione alla loro
partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti
ancora dovuti. In mancanza di offerte da parte degli altri soci non
morosi, gli amministratori devono dichiarare escluso di diritto il socio
moroso, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei
maggiori danni.
2. Le partecipazioni non vendute devono essere estinte con
la corrispondente riduzione del capitale.
3. La richiesta dell’amministratore di provvedere al
versamento deve essere rivolta contestualmente e alle medesime
condizioni a tutti i soci che non vi abbiano adempiuto.
4. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il
diritto di voto.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile,
anche nei confronti del socio che non abbia adempiuto alle prestazioni
accessorie.
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