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titolo I
disposizioni generali
capo I
definizioni e aspetti generali
Articolo 12
Socio unico
1.
Le società di capitali possono avere un socio unico al momento
della loro costituzione così come per successiva riunione di tutte le
partecipazioni in capo ad un solo soggetto. Nelle società di capitali,
la riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un unico soggetto non
implica lo scioglimento delle stesse.
2. Il
socio unico esercita i poteri e diritti attribuiti ai soci o
all’assemblea dalla legge o dallo statuto.
3. Nelle
società di persone, il venir meno della pluralità dei soci è causa di
scioglimento della società, se la pluralità non viene ricostituita nei
successivi tre mesi.
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