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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Legge sulle società |
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ARTICOLI 4- Responsabilità per le obbligazioni sociali 7- Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci 8- Sede Sociale 12-Socio unico 13-Ammontare del capitale sociale 14-Riduzione del capitale sociale 15-Aumento del capitale sociale 16-Autorizzazioni e condizioni per la costituzione 17-Partecipazione di Società Fiduciarie 18- Forma dell’atto costitutivo 19- Contenuto dell’atto costitutivo 20- Deposito atto costitutivo ed iscrizione nel Registro 21-Effetti dell’iscrizione ed acquisto della personalità giuridica 23- Nozione (partecipa-zioni, obbligazioni) 24-Disposizioni comuni (partecipazioni) 25-Quote 27- Azioni 28- Trasferimento delle azioni nominative 29- Trasferimento delle azioni al portatore 31-Obbligazioni 32-Contenuto delle obbligazioni 33-Diritto agli utili ed alla quota di liquidazione 37-Diritto di recesso del socio 38-Liquidazione in caso di recesso 39- Morte ed esclusione del socio nelle società di persone 41-Divieto di concorrenza nelle società di persone 42-Assemblea 44-Funzionamento dell'assemblea 45-Opposizioni alle deliberazioni dell’assemblea 46-La nullità delle deliberazioni assembleari 47- Competenze degli amministratori 48-Cause di ineleggibilità e decadenza 49-Nomina degli amministratori e modalità d’amministrazione 50-Funzionamento del consiglio di amministrazione 51-Durata dell'incarico di amministratore 53-Estensione dei poteri di rappresentanza 54-Divieto di concorrenza e conflitto d’interessi 55-Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione |
Legge 23 febbraio 2006 n. 47 ________________________ |
ARTICOLI 58-Nomina, cessazione e decadenza dei sindaci 60-Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci 61-Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico 62-Riunioni del collegio sindacale 63-Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico 64- Responsabilità dei sindaci 68-Funzioni di controllo contabile 69-Conferimento e revoca dell’incarico di revisore 70-Cause di ineleggibilità e decadenza dei revisori 71-Responsabilità dei revisori 72-Libri sociali e scritture contabili obbligatori 73-Il bilancio 75-Principi di redazione del bilancio 76-Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 77-Contenuto dello stato patrimoniale 78-Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 79-Contenuto del conto economico 80-Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri 81-Criteri di valutazione del bilancio 82-Contenuto della nota integrativa 83-Relazione dei sindaci e deposito del bilancio 85-Bilancio in forma abbreviata 88-Assegnazione di azioni e quote 92-Relazione degli amministratori 97-Obbligazioni 100-Divieto di assegnazione di azioni o quote 101-Incorporazione di società interamente possedute 107-Nuove operazioni 108-La liquidazione 110-Revoca dello stato di liquidazione 111-Procedimento 112-Deposito delle somme non riscosse 113-Deposito dei libri sociali 116-Controversie 118-Ricorsi 119-Norme abrogate 121-Revisioni |
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titolo I disposizioni generali capo I definizioni e aspetti generali Articolo 14 Riduzione del capitale sociale
1. Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori, e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e, qualora le perdite non siano prontamente coperte, l’assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge. 2. La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata anche in caso di rimborso delle partecipazioni ai soci che esercitano il diritto di recesso, in caso sia previsto dallo statuto o dalla legge, ovvero anche nel caso di esclusione del socio moroso. 3. La riduzione del capitale sociale può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi sociali. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni dall’iscrizione del provvedimento nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione. 4. La convocazione dell’assemblea che deve provvedere alla riduzione del capitale sociale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai sensi del comma 1. 5. Nel caso in cui l’assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, gli amministratori, i sindaci o, in mancanza, qualunque interessato, devono chiedere al Commissario della Legge che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il Commissario della Legge provvede con decreto che deve essere iscritto nel Registro. 6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui all’articolo 106, comma 1, punto 4), nel termine ivi previsto.
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