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titolo I
disposizioni generali
capo I
definizioni e aspetti generali
Articolo 15
Aumento del capitale sociale
1. Non può
essere deliberato l’aumento di capitale ovvero l’emissione di
obbligazioni convertibili fino a che il capitale sociale precedentemente
sottoscritto non sia interamente versato.
2. In caso
di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente
responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni
caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni
emesse in violazione del precedente comma.
3.
L’assemblea può aumentare il capitale sociale imputando a capitale le
riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In
questo caso le partecipazioni di nuova emissione devono avere le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate
gratuitamente ai soci in proporzione di quella da essi posseduta. Nelle
società anonime e nelle società per azioni l’aumento di capitale può
attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni.
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