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titolo I
disposizioni generali
capo II
Della costituzione e delle modifiche dello statuto
Articolo 16
Autorizzazioni
e condizioni per la costituzione
1. Per
la costituzione di una Società di capitali è necessario:
1) che il
capitale sociale sia interamente sottoscritto;
2) che
sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi
speciali per la costituzione della società in relazione al suo
particolare oggetto;
3) che siano
rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
4) che tutti
i soci persone fisiche non siano Soggetti Inidonei.
2. Per la
costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto
compatibile.
3. Per
costituire le società anonime, le società di cui all’articolo 2, comma
5, nonché le società per le quali sia espressamente previsto da leggi
speciali, e per modificarne successivamente l’oggetto sociale, occorre
ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile,
che si esprime in un nulla-osta del Congresso di Stato.
4. Il
nulla-osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza
corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini
oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità
con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di
Stato nel concedere il nulla-osta ha facoltà di imporre limiti e
condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.
5. In casi
d’urgenza ed al fine di prevenire distorsioni del contesto
socio-economico della Repubblica, con decreto reggenziale possono essere
imposte autorizzazioni per la costituzione di società aventi ad oggetto
particolari attività economiche o settori merceologici.
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