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titolo I
disposizioni generali
capo II
Della costituzione e delle modifiche dello statuto
Articolo 17
Partecipazione
di Società Fiduciarie
1.
All’atto dell’accettazione dell’incarico fiduciario, le Società
Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano
società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono
obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione
relativa ai fiducianti, che siano persone fisiche e giuridiche.
2. Le
Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o
possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora
dalla Certificazione risulti che il fiduciante sia un Soggetto Inidoneo.
3.
Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane
comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca
Centrale della Repubblica San Marino.
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