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titolo I
disposizioni generali
capo I
definizioni e aspetti generali
Articolo 2
Tipi di società
1. Le società che hanno sede nel
territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle leggi
sammarinesi e, se hanno per oggetto un’attività economica esercitata
allo scopo di dividere gli utili tra i soci, debbono essere costituite
secondo uno dei tipi regolati dalla legge.
2. Sono salve le disposizioni
riguardanti le società che esercitano le attività di cui alle Leggi 17
novembre 2005 n.165 e 22 novembre 2005 n.168, le società cooperative e
ogni altra società disciplinata da leggi speciali, per le quali la
presente legge non trova applicazione per la parte difformemente
regolata.
3. La partecipazione dello Stato o
di altri Enti pubblici a società di capitali costituite nella Repubblica
non comporta deroga alle norme della presente legge.
4. Le società disciplinate dalla
presente legge debbono costituirsi in una delle seguenti forme:
a) società di persone:
- società in nome collettivo;
b) società di capitali:
- società anonima;
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata.
5. Previo rilascio del nulla osta di
cui al successivo articolo 16, sono ammessi altri tipi di società che
risultino maggiormente idonei per il conseguimento dell’oggetto sociale
e sempre che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e
non contrastino l'ordine pubblico.
6. Possono essere soci di società di
capitali sia persone fisiche che giuridiche.
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