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titolo I
disposizioni generali
capo II
Della costituzione e delle modifiche dello statuto
Articolo 20
Deposito atto costitutivo ed iscrizione nel Registro
1. Il
notaio che ha ricevuto l’atto di costituzione della società, verificato
l’adempimento delle condizioni previste dalla legge, deve depositarne
copia conforme presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla data di
registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle
condizioni previste dalla legge.
2. Se il
notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, ciascun socio o
amministratore può provvedervi a spese della società.
3.
L’iscrizione della società nel Registro è richiesta contestualmente al
deposito dell’atto costitutivo.
4. Il
Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della
documentazione, iscrive la società nel Registro entro cinque giorni
dalla richiesta di iscrizione. Qualora il Cancelliere non provveda in
tale termine, la società si intende iscritta a partire dal quinto giorno
successivo al deposito della richiesta.
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