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titolo I
disposizioni generali
capo II
Della costituzione e delle modifiche dello statuto
Articolo 21
Effetti
dell’iscrizione ed acquisto della personalità giuridica
1. Con l’iscrizione nel Registro, la società acquista
personalità giuridica, che perdura fino alla cancellazione della
società.
2. Per le operazioni compiute in nome della società prima
dell’iscrizione, sono illimitatamente, solidalmente e personalmente
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì
solidalmente, illimitatamente e personalmente responsabili il socio
unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto
separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento
dell’operazione . I patti contrari non sono opponibili ai terzi.
3. L’emissione di azioni o la cessione di partecipazioni
prima dell’iscrizione della società sono nulle.
4. Con l’acquisto della personalità giuridica, il patrimonio
della società è distinto dal patrimonio dei soci.
5. I creditori sociali non possono agire sul patrimonio dei soci
illimitatamente e solidalmente responsabili senza aver prima escusso il
patrimonio sociale.
6. Nella società in nome collettivo, i creditori particolari dei
soci illimitatamente responsabili non hanno azione sul patrimonio
sociale, ma se i beni del socio debitore sono insufficienti a soddisfare
i debiti contratti a titolo personale, il creditore può chiedere la
liquidazione della quota del debitore e la quota deve essere liquidata
entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento
della società.
7. Fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 148 della
Legge 17 novembre 2005 n.165,
l’acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni
immobili, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza
l’autorizzazione del Consiglio dei XII.
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