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titolo I
disposizioni generali
capo III
Delle partecipazioni e delle obbligazioni nelle società di capitali
Articolo 23
Nozione (partecipazioni, obbligazioni)
1. Nelle società a responsabilità limitata, la quota
attribuita a ciascun socio rappresenta la quantità di partecipazione al
capitale sociale ed incorpora il complesso dei diritti spettanti al
socio.
2. Nelle società anonime e nelle società per azioni, la
partecipazione è rappresentata da azioni, che devono essere di uguale
valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti per categorie
omogenee di azioni.
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