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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Legge sulle società |
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ARTICOLI 4- Responsabilità per le obbligazioni sociali 7- Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci 8- Sede Sociale 12-Socio unico 13-Ammontare del capitale sociale 14-Riduzione del capitale sociale 15-Aumento del capitale sociale 16-Autorizzazioni e condizioni per la costituzione 17-Partecipazione di Società Fiduciarie 18- Forma dell’atto costitutivo 19- Contenuto dell’atto costitutivo 20- Deposito atto costitutivo ed iscrizione nel Registro 21-Effetti dell’iscrizione ed acquisto della personalità giuridica 23- Nozione (partecipa-zioni, obbligazioni) 24-Disposizioni comuni (partecipazioni) 25-Quote 27- Azioni 28- Trasferimento delle azioni nominative 29- Trasferimento delle azioni al portatore 31-Obbligazioni 32-Contenuto delle obbligazioni 33-Diritto agli utili ed alla quota di liquidazione 37-Diritto di recesso del socio 38-Liquidazione in caso di recesso 39- Morte ed esclusione del socio nelle società di persone 41-Divieto di concorrenza nelle società di persone 42-Assemblea 44-Funzionamento dell'assemblea 45-Opposizioni alle deliberazioni dell’assemblea 46-La nullità delle deliberazioni assembleari 47- Competenze degli amministratori 48-Cause di ineleggibilità e decadenza 49-Nomina degli amministratori e modalità d’amministrazione 50-Funzionamento del consiglio di amministrazione 51-Durata dell'incarico di amministratore 53-Estensione dei poteri di rappresentanza 54-Divieto di concorrenza e conflitto d’interessi 55-Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione |
Legge 23 febbraio 2006 n. 47 ________________________ |
ARTICOLI 58-Nomina, cessazione e decadenza dei sindaci 60-Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci 61-Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico 62-Riunioni del collegio sindacale 63-Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico 64- Responsabilità dei sindaci 68-Funzioni di controllo contabile 69-Conferimento e revoca dell’incarico di revisore 70-Cause di ineleggibilità e decadenza dei revisori 71-Responsabilità dei revisori 72-Libri sociali e scritture contabili obbligatori 73-Il bilancio 75-Principi di redazione del bilancio 76-Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 77-Contenuto dello stato patrimoniale 78-Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 79-Contenuto del conto economico 80-Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri 81-Criteri di valutazione del bilancio 82-Contenuto della nota integrativa 83-Relazione dei sindaci e deposito del bilancio 85-Bilancio in forma abbreviata 88-Assegnazione di azioni e quote 92-Relazione degli amministratori 97-Obbligazioni 100-Divieto di assegnazione di azioni o quote 101-Incorporazione di società interamente possedute 107-Nuove operazioni 108-La liquidazione 110-Revoca dello stato di liquidazione 111-Procedimento 112-Deposito delle somme non riscosse 113-Deposito dei libri sociali 116-Controversie 118-Ricorsi 119-Norme abrogate 121-Revisioni |
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titolo I disposizioni generali capo III Delle partecipazioni e delle obbligazioni nelle società di capitali
Articolo 24 Disposizioni comuni (partecipazioni)
1. Lo statuto può prevedere diverse categorie di partecipazioni. Qualora vengano create diverse categorie di azioni o quote, la società può liberamente determinarne il contenuto nel rispetto dei limiti di legge, ma tutte le azioni o quote appartenenti alla medesima categoria debbono conferire uguali diritti. 2. La partecipazione nelle società di capitali è liberamente trasferibile, salvo contraria disposizione dello statuto. Lo statuto può anche limitarne la trasferibilità, e in tal caso, se in concreto le disposizioni statutarie impediscono il trasferimento, il socio può esercitare il diritto di recesso nelle modalità di cui all’articolo 37. 3. Nel caso di cessione della quota o dell’azione, l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti. 4. Qualora una partecipazione sia oggetto di comproprietà, i diritti dei proprietari sono esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari di una partecipazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti. 5. La quota e le azioni possono formare oggetto di pegno e usufrutto. In questi casi, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio e all’usufruttuario, mentre il diritto d’opzione spetta al socio, che deve effettuare il versamento delle somme necessarie. Se sono richiesti versamenti sulla partecipazione, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie, e in difetto, si applica la disciplina della morosità; nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto. Su richiesta del creditore pignoratizio o dell’usufruttuario ovvero del socio, gli amministratori procedono senza indugio all’annotazione nel libro dei soci dell’esistenza del pegno o dell’usufrutto. Sulle azioni emesse il pegno si costituisce mediante la consegna dei relativi certificati azionari al creditore ed in forza di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata nelle firme, debitamente annotata sul titolo e nel Registro. Sulle azioni non ancora emesse e sulle quote, il pegno si costituisce mediante annotazione dello stesso nel libro soci e nel Registro in forza di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata delle firme. L’usufrutto sulle azioni e sulle quote si costituisce con le modalità rispettivamente previste ai fini dell’opponibilità dei vincoli stessi nei confronti della società. 6. La quota e le azioni possono formare oggetto di sequestro e di espropriazione. Il pignoramento della quota si esegue mediante notificazione al debitore e al legale rappresentante, mentre per il pignoramento dell’azione deve anche avvenire lo spossessamento. Gli amministratori procedono senza indugio all’annotazione nel libro dei soci. Il provvedimento del Commissario della Legge che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificato alla società. 7. Nel caso di sequestro o di pignoramento della quota o delle azioni, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sono esercitati dal soggetto indicato con apposito provvedimento dal Commissario della Legge. 8. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dal presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro o pignoramento sono esercitati dal custode.
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