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titolo I
disposizioni generali
capo III
Delle partecipazioni e delle obbligazioni nelle società di capitali
Articolo 26
Trasferimento
della quota
1. L’atto di trasmissione tra vivi, a titolo gratuito o
oneroso, della quota deve essere stipulato nella forma di atto pubblico
o scrittura privata autenticata.
2. Copia dell’atto di cessione della quota, al quale è
allegata la Certificazione dell’acquirente, deve essere depositata
presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla sua registrazione, a
cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l’atto stesso
o ne ha autenticato le firme. E’ nulla la cessione effettuata a favore
di Soggetti Inidonei.
3. Il trasferimento delle quote ha effetto nei
confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro
dei soci, secondo quanto previsto nel successivo comma.
4. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
luogo, su richiesta dell’avente diritto, previa esibizione dell’atto di
trasferimento.
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