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titolo I
disposizioni generali
capo III
Delle partecipazioni e delle obbligazioni nelle società di capitali
Articolo 27
Azioni
1. Le
azioni possono essere rappresentate da certificati azionari multipli.
2.
L’azione è indivisibile.
3. Le
azioni devono indicare:
1) la
denominazione, la sede e la durata della società;
2) la data
dell’atto costitutivo e del riconoscimento giuridico nonché il numero
d’iscrizione nel Registro;
3) il loro
valore nominale e l’ammontare del capitale sociale.
4. Le
azioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della
società e dai sindaci. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione
meccanica purché l’originale sia depositato presso la Cancelleria.
5. Per
tutte le azioni emesse dalla società, il valore nominale di ciascuna
azione deve corrispondere ad una frazione aritmetica del capitale
sociale.
6. Le
azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore
nominale.
7. Non
possono emettersi azioni al portatore né convertire le azioni nominative
in azioni al portatore prima che sia stato versato l’intero capitale
sociale.
8. Per
l’ammortamento delle azioni nominative perdute o sottratte valgono le
norme per l’ammortamento cambiario.
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