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titolo I
disposizioni generali
capo III
Delle partecipazioni e delle obbligazioni nelle società di capitali
Articolo 28
Trasferimento delle azioni nominative
1. Il
trasferimento delle azioni nominative avviene secondo le regole
della cambiale con girata autenticata da notaio, ovvero mediante atto
pubblico o scrittura privata; in ogni caso il trasferimento ha effetto
nei confronti della società con l’iscrizione nel libro soci.
2. Il
giratario che si dimostra titolare in base ad una serie continua di
girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro
soci.
3. L’atto
di trasferimento, al quale è allegata la Certificazione del cessionario,
deve essere depositato presso la Cancelleria. L’iscrizione del
trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’avente
diritto, previa esibizione dell’atto di trasferimento o delle azioni. E’
nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.
4 .
L’usufrutto delle azioni nominative è opponibile ai terzi solamente se
annotato sulle azioni stesse e nel libro soci.
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