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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Legge sulle società |
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ARTICOLI 3-Società tra professionisti 4- Responsabilità per le obbligazioni sociali 7- Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci 8- Sede Sociale 12-Socio unico 13-Ammontare del capitale sociale 14-Riduzione del capitale sociale 15-Aumento del capitale sociale 16-Autorizzazioni e condizioni per la costituzione 17-Partecipazione di Società Fiduciarie 18- Forma dell’atto costitutivo 19- Contenuto dell’atto costitutivo 20- Deposito atto costitutivo ed iscrizione nel Registro 21-Effetti dell’iscrizione ed acquisto della personalità giuridica 23- Nozione (partecipa-zioni, obbligazioni) 24-Disposizioni comuni (partecipazioni) 25-Quote 27- Azioni 28- Trasferimento delle azioni nominative 29- Trasferimento delle azioni al portatore 31-Obbligazioni 32-Contenuto delle obbligazioni 33-Diritto agli utili ed alla quota di liquidazione 37-Diritto di recesso del socio 38-Liquidazione in caso di recesso 39- Morte ed esclusione del socio nelle società di persone 41-Divieto di concorrenza nelle società di persone 42-Assemblea 44-Funzionamento dell'assemblea 45-Opposizioni alle deliberazioni dell’assemblea 46-La nullità delle deliberazioni assembleari 47- Competenze degli amministratori 48-Cause di ineleggibilità e decadenza 49-Nomina degli amministratori e modalità d’amministrazione 50-Funzionamento del consiglio di amministrazione 51-Durata dell'incarico di amministratore 53-Estensione dei poteri di rappresentanza 54-Divieto di concorrenza e conflitto d’interessi 55-Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione |
Legge 23 febbraio 2006 n. 47 ________________________ |
ARTICOLI 58-Nomina, cessazione e decadenza dei sindaci 60-Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci 61-Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico 62-Riunioni del collegio sindacale 63-Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico 64- Responsabilità dei sindaci 68-Funzioni di controllo contabile 69-Conferimento e revoca dell’incarico di revisore 70-Cause di ineleggibilità e decadenza dei revisori 71-Responsabilità dei revisori 72-Libri sociali e scritture contabili obbligatori 73-Il bilancio 75-Principi di redazione del bilancio 76-Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 77-Contenuto dello stato patrimoniale 78-Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 79-Contenuto del conto economico 80-Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri 81-Criteri di valutazione del bilancio 82-Contenuto della nota integrativa 83-Relazione dei sindaci e deposito del bilancio 85-Bilancio in forma abbreviata 88-Assegnazione di azioni e quote 92-Relazione degli amministratori 97-Obbligazioni 100-Divieto di assegnazione di azioni o quote 101-Incorporazione di società interamente possedute 107-Nuove operazioni 108-La liquidazione 110-Revoca dello stato di liquidazione 111-Procedimento 112-Deposito delle somme non riscosse 113-Deposito dei libri sociali 116-Controversie 118-Ricorsi 119-Norme abrogate 121-Revisioni |
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titolo I disposizioni generali capo I definizioni e aspetti generali Articolo 3 Società tra professionisti
1. Coloro che esercitano la libera professione ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche ed integrazioni possono costituire tra loro una società per svolgere in comune l'attività professionale cui sono abilitati, per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse e per fornire servizi e beni connessi o semplicemente ausiliari all’esercizio delle professioni dei singoli soci, senza necessità del nulla-osta di cui al successivo articolo 16. 2. Tali società e l’attività dei soci sono regolate dalle norme sulle società in nome collettivo, nonché dalle discipline vigenti per l’esercizio delle professioni intellettuali, in genere, e delle singole professioni, in quanto compatibili. 3. La società può essere costituita con un numero di soci non superiore ad un quindicesimo degli iscritti negli albi di appartenenza dei soci. Nel caso di società interprofessionali, il calcolo si esegue in rapporto a tutti gli albi di tutti i soci. 4. La ragione sociale deve contenere il nome di almeno due dei soci, indicare le attività della società e deve essere seguita dalla dicitura "società tra professionisti". 5. Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi di tutti i soci. 6. L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio e, nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società. I doveri del segreto professionale e della riservatezza si estendono a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della società. 7. L'appartenenza del professionista a società tra professionisti deve essere portata a conoscenza dei clienti, delle controparti e degli organi della pubblica amministrazione. 8. Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di svolgimento all'atto della costituzione della società, la comunicazione deve essere effettuata in occasione del primo atto di esercizio del mandato dopo la costituzione. 9. Alle prestazioni fornite dalla società si applicano, per i compensi, le indennità e le spese, le norme relative alle tariffe della professione di chi ha eseguito la prestazione. Se la prestazione è eseguita da più soci, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo diverso accordo con il cliente. L’opinamento per la determinazione dei compensi dovuti alla società, è dato dal Consiglio dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza del professionista che ha eseguito la prestazione. Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente; in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi, altrimenti è dovuto il compenso per l’attività di un solo professionista e con l’applicazione di una sola tariffa. 10. L’attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali e fiscali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo. 11. Le prestazioni d'opera delle società tra professionisti devono essere svolte personalmente dai soci, coadiuvati se del caso da collaboratori e assistenti. 12. La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società tra professionisti, salvi i rapporti interni per la eventuale rivalsa. 13. La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni di cui al comma precedente e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta. 14. I professionisti che fanno parte di una società tra professionisti debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto della società e non è ammessa la partecipazione a più di una società tra professionisti. 15. Gli albi degli ordini e dei collegi professionali istituiti e regolati ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche e integrazioni contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società tra professionisti. 16. Gli ordini ed i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previsti dalla Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche e integrazioni riguardo ai singoli professionisti. In particolare, essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma societaria. 17. La violazione dei patti sociali può costituire infrazione disciplinare. 18. La cancellazione o la radiazione di un socio dall'albo di appartenenza comporta l'automatica esclusione dalla società. 19. In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione nello statuto, è deliberata dalla maggioranza dei soci non computandosi tra questi il socio da escludere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. 20. Alla esclusione del socio nonché alla liquidazione della relativa quota si applicano per quanto compatibili, se non diversamente stabilito dal contratto sociale, le norme previste dal successivo articolo 38 per il caso di recesso del socio. 21. Se la società si compone di due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Commissario della Legge su domanda dell'altro, fermo restando che, se viene a mancare la pluralità dei soci ed entro tre mesi non viene ricostituita, debbono essere iniziate le procedure di liquidazione della società. 22. Il socio può recedere dalla società, ancorché costituita a tempo determinato, con un preavviso concordato con gli altri soci e non inferiore a sei mesi. 23. Al recesso del socio nonché alla liquidazione della relativa quota si applicano, se non diversamente stabilito dal contratto sociale, le norme previste dai successivi articoli 37 e 38. 24. Alle società tra professionisti non sono consentite attività commerciali od imprenditoriali. La società può eseguire investimenti in titoli e può essere proprietaria degli immobili e dei beni mobili registrati, direttamente utilizzati per l’esercizio della sua attività. La cessione a favore della società dei contratti strumentali, stipulati dal singolo professionista nell’esercizio della professione prima della sua partecipazione ad una società, può avvenire entro un anno dal suo ingresso nella società o dalla costituzione di questa, mediante semplice comunicazione inviata dalla società per lettera raccomandata al contraente ceduto, senza possibilità di opposizione da parte di costui. 25. La società tra professionisti deve tenere i libri previsti all’articolo 72. |
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