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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Legge sulle società |
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ARTICOLI 4- Responsabilità per le obbligazioni sociali 7- Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci 8- Sede Sociale 12-Socio unico 13-Ammontare del capitale sociale 14-Riduzione del capitale sociale 15-Aumento del capitale sociale 16-Autorizzazioni e condizioni per la costituzione 17-Partecipazione di Società Fiduciarie 18- Forma dell’atto costitutivo 19- Contenuto dell’atto costitutivo 20- Deposito atto costitutivo ed iscrizione nel Registro 21-Effetti dell’iscrizione ed acquisto della personalità giuridica 23- Nozione (partecipa-zioni, obbligazioni) 24-Disposizioni comuni (partecipazioni) 25-Quote 27- Azioni 28- Trasferimento delle azioni nominative 29- Trasferimento delle azioni al portatore 31-Obbligazioni 32-Contenuto delle obbligazioni 33-Diritto agli utili ed alla quota di liquidazione 37-Diritto di recesso del socio 38-Liquidazione in caso di recesso 39- Morte ed esclusione del socio nelle società di persone 41-Divieto di concorrenza nelle società di persone 42-Assemblea 44-Funzionamento dell'assemblea 45-Opposizioni alle deliberazioni dell’assemblea 46-La nullità delle deliberazioni assembleari 47- Competenze degli amministratori 48-Cause di ineleggibilità e decadenza 49-Nomina degli amministratori e modalità d’amministrazione 50-Funzionamento del consiglio di amministrazione 51-Durata dell'incarico di amministratore 53-Estensione dei poteri di rappresentanza 54-Divieto di concorrenza e conflitto d’interessi 55-Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione |
Legge 23 febbraio 2006 n. 47 ________________________ |
ARTICOLI 58-Nomina, cessazione e decadenza dei sindaci 60-Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci 61-Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico 62-Riunioni del collegio sindacale 63-Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico 64- Responsabilità dei sindaci 68-Funzioni di controllo contabile 69-Conferimento e revoca dell’incarico di revisore 70-Cause di ineleggibilità e decadenza dei revisori 71-Responsabilità dei revisori 72-Libri sociali e scritture contabili obbligatori 73-Il bilancio 75-Principi di redazione del bilancio 76-Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 77-Contenuto dello stato patrimoniale 78-Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 79-Contenuto del conto economico 80-Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri 81-Criteri di valutazione del bilancio 82-Contenuto della nota integrativa 83-Relazione dei sindaci e deposito del bilancio 85-Bilancio in forma abbreviata 88-Assegnazione di azioni e quote 92-Relazione degli amministratori 97-Obbligazioni 100-Divieto di assegnazione di azioni o quote 101-Incorporazione di società interamente possedute 107-Nuove operazioni 108-La liquidazione 110-Revoca dello stato di liquidazione 111-Procedimento 112-Deposito delle somme non riscosse 113-Deposito dei libri sociali 116-Controversie 118-Ricorsi 119-Norme abrogate 121-Revisioni |
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titolo I disposizioni generali capo III Delle partecipazioni e delle obbligazioni nelle società di capitali
Articolo 31 Obbligazioni 1. L'assemblea delle società anonime e delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative o al portatore. 2. Le obbligazioni costituiscono titoli di credito che incorporano il diritto alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi, senza attribuire alcuno dei diritti riservati ai soci. Possono essere emesse obbligazioni subordinate che, in determinate circostanze, vengano rimborsate solo dopo la soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; obbligazioni irredimibili senza scadenza che attribuiscono al sottoscrittore solo il pagamento degli interessi e non anche la restituzione del capitale; obbligazioni cum warrant che attribuiscono al sottoscrittore, in aggiunta ai diritti di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi anche il diritto di acquistare o sottoscrivere altri titoli a condizioni prefissate e di cedere il diritto medesimo a terzi. 3. La deliberazione dell'assemblea concernente l'emissione di obbligazioni non può essere eseguita sino a quando non viene concessa l'autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. 4. Il valore complessivo di tutte le obbligazioni emesse non può eccedere il doppio del capitale sociale e delle riserve disponibili secondo l'ultimo bilancio approvato. 5. L'assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione. Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. 6. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. 7. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante lettera raccomandata inviata almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata stessa. 8. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
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