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titolo I
disposizioni generali
capo III
Delle partecipazioni e delle obbligazioni nelle società di capitali
Articolo 32
Contenuto
delle obbligazioni
1.
Le obbligazioni devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante della società e dai sindaci e devono indicare:
1) la
denominazione, l'oggetto e la sede della società e il numero di
iscrizione nel Registro;
2) il
capitale sociale;
3) la data
della deliberazione dell'assemblea e gli estremi della autorizzazione
della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
4)
l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di
ciascuna, il saggio degli interessi e le modalità di pagamento e di
rimborso;
5) le
eventuali garanzie da cui sono assistite;
6) la descrizione
del tipo di obbligazione, con l’indicazione delle loro principali
caratteristiche.
2. Le
obbligazioni convertibili in azioni devono indicare, in aggiunta a
quanto stabilito nel precedente comma, il rapporto di cambio e le
modalità della conversione.
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