titolo I
disposizioni generali
capo IV
Dei diritti e dei doveri dei soci
Articolo 37
Diritto di recesso del socio
1. Salva
diversa disposizione dello statuto, nelle società di persone ciascun
socio, in qualunque momento, può recedere dalla società quando questa
non sia contratta a tempo determinato oppure quando abbia una giusta
causa per recedere.
2. Nelle
società di capitali e nelle società di persone, il diritto di recesso
sussiste quando:
- la società
deliberi la trasformazione della propria tipologia ovvero una
sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- sia previsto
dallo statuto;
- sia previsto
dalla legge o da leggi speciali.
3. Il
recesso è comunicato agli amministratori ovvero, nelle società di
persone, agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, e, nei casi di cui al primo comma, limitatamente alle
società di persone, con un preavviso di almeno tre mesi. La
partecipazione deve essere liquidata, salvo diversa disposizione dello
statuto, nei successivi trenta giorni.
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