titolo I
disposizioni generali
capo IV
Dei diritti e dei doveri dei soci
Articolo 38
Liquidazione in caso di recesso
1.
I soci recedenti hanno il diritto di ricevere una somma di
denaro pari al valore della partecipazione posseduta.
2. Salva
diversa disposizione dello statuto, tale valore è determinato tenendo
conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
In caso di disaccordo, tale valore è determinato con riferimento al
patrimonio netto medio risultante dai bilanci degli ultimi tre anni o,
se la società è stata costituita da meno di tre esercizi, dai bilanci
approvati dalla sua costituzione.
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