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titolo I
disposizioni generali
capo IV
Dei diritti e dei doveri dei soci
Articolo 39
Morte ed esclusione del socio nelle società di persone
1. Salvo
contrarie disposizioni dello statuto, in caso di morte di uno dei soci
nelle società di persone, i soci superstiti devono liquidare la quota
agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero
continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano.
2.
L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempimenti alle
obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale, nonché
per interdizione, inabilitazione del socio; il socio che ha conferito
nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì
essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera o per
il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli
amministratori; infine, può essere escluso il socio che si è obbligato
con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è
perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.
3.
L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi
nel numero di questi il socio da escludere ed ha effetto decorsi trenta
giorni dalla comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il
socio escluso può presentare opposizione con ricorso al Commissario
della Legge, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si
compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal
Commissario della Legge, su domanda dell’altro.
4. E’ escluso di diritto il socio nei confronti del quale
sia stata aperta una procedura concorsuale ovvero nei cui confronti un
suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.
5. Si osservano per la liquidazione della quota agli eredi del
socio defunto e al socio escluso le disposizioni dell’articolo 38.
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